Autovelox non omologati: ora i Comuni rischiano anche di dover pagare i danni
Quando si parla di autovelox, autorizzazione e omologazione sono due cose ben diverse, ma molti Comuni a quanto pare sembrano ignorarlo. Per il Tribunale di Imperia è applicabile la condanna aggravata per lite temeraria. Tradotto: chi insiste contro la Cassazione, paga doppio
Condanna per lite temeraria
Per i corpi di polizia locale la situazione si complica: continuare a difendere le multe per eccesso di velocità elevate con autovelox non omologati può costare caro. E non si parla solo di spese processuali, ma anche di risarcimenti per danni.
Non è un’ipotesi astratta, ma una possibilità ormai concreta, come dimostra quanto accaduto a metà ottobre al Tribunale di Imperia. In quell’occasione - ve ne parlavamo qui - il giudice chiamato a decidere sull’appello di un Comune già sconfitto in primo grado aveva infatti formulato una proposta conciliativa che suonava più come un avvertimento: rinunciare al ricorso, oppure rischiare la condanna per lite temeraria prevista dall’articolo 96 del Codice di procedura civile. In altre parole, la partita potrebbe chiudersi con la vittoria del cittadino e spese compensate, ma se l’ente insistesse, la condanna sarebbe pressoché inevitabile.
Autorizzazione non è omologazione
Il Comune, forte della circolare n. 0000995 del Ministero dell’Interno (emanata lo scorso 23 gennaio), continuava a sostenere la presunta equivalenza tra autorizzazione e omologazione.
Il giudice, però, è stato chiaro: la Cassazione si è già espressa più volte in modo univoco, e oggi l’esito di una lite simile è scontato. Continuare su questa strada equivarrebbe a un comportamento improntato a mala fede o colpa grave, cioè proprio ciò che fa scattare la condanna aggravata.
Cosa prevede la legge
L’articolo 96 del Codice di procedura civile mira a scoraggiare le cause pretestuose o fondate su tesi ormai superate. In questi casi, il giudice può condannare la parte soccombente:
- Al risarcimento dei danni, su richiesta della controparte;
- Al pagamento di una somma equitativa stabilita d’ufficio oltre naturalmente alle spese di lite e a una sanzione da 500 a 5.000 euro da versare alla Cassa delle ammende.
Un meccanismo che, di fatto, introduce un effetto deterrente nei confronti delle amministrazioni che continuano a resistere nelle cause sugli autovelox non omologati. Una linea difensiva, peraltro, suggerita dalla stessa circolare ministeriale di gennaio, redatta dopo il parere dell’Avvocatura dello Stato.
Rischi contabili e bilanci in bilico
C’è poi un altro aspetto, non secondario: per chi decide di insistere in giudizio, si profila anche un rischio contabile poichè la Corte dei Conti potrebbe infatti chiedere il risarcimento del danno erariale a chi abbia deliberatamente scelto di resistere in giudizio, causando la condanna dell’amministrazione. Non solo: con sempre più verbali annullati, gli enti locali non possono più inserire a bilancio con certezza gli introiti - spesso rilevanti - provenienti dalle sanzioni per eccesso di velocità. In un quadro tanto confuso, appare ormai inevitabile una soluzione legislativa chiara e definitiva, che metta ordine una volta per tutte nel tema dell’omologazione degli strumenti di controllo elettronico. Cosa più volte promessa ma mai fatta…
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