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Coronavirus - Multe e ricorsi se non si rispetta il lockdown

Il mancato rispetto delle misure di contenimento, in un primo momento punito con la sanzione del 650 c.p., con il d.l. del 25 marzo è stata depenalizzata in sanzione amministrativa (da 400 a 3000 euro). Si applica lo sconto 30%? Come si dipana la procedura? E’ possibile ricorrere?
In attesa delle norme che regoleranno la Fase 2, sono ancora in vigore tutte le limitazioni agli spostamenti previsti dal decreto che ha messo in quarantena l'Italia. Vediamo allora di ripassare le regole, nonché le multe e i tempi per pagamenti ed eventuali ricorsi.
Muoversi e spostarsi durante questo periodo di quarantena è consentito sono per motivi precisi che sono riportati sul modulo (l’ultima versione è del 26 marzo) di autocertificazione:
• comprovate esigenze lavorative;
• assoluta urgenza;
• situazione di necessità;
• motivi di salute.

La multa - Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000. 

Più grave con auto e moto - Se il mancato rispetto delle misure  avviene usando un veicolo (automobile, motocicletta...) le sanzioni sono aumentate  fino  a un terzo.

Sanzioni accertate prima del 26 marzo. Prima del decreto del 26 marzo la sanzione per chi non rispettava i divieti era quella prevista dall’art. 650 c.p. (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro), dal 26 marzo è stata sostituita dalla sanzione da euro 400 a euro 3.000, mentre per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del 26 marzo, la sanzione è solo pecuniaria e pari a 200 euro.

Penale o non penale? La disciplina del 25 marzo, che introduce la sanzione amministrativa, contiene la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato”, i reati in questo caso possono essere, principalmente, due. Il primo, contemplato all’art. 260 TU Leggi sanitarie, punisce chi diffonde una malattia infettiva con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da 500 a 5.000 euro, e riguarda quindi chi pur essendo positivo al coronavirus viene sorpreso in giro. Il secondo è il delitto di falsa dichiarazione ex art. 495 c.p. Infatti, sulla base del modello di autocertificazione (nella quarta versione) ad oggi in uso, chi viene fermato dalle forze dell’ordine deve rendere le dichiarazioni impresse sul modulo (ad esempio di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19) e, se risultano false può essere sottoposto a procedimento penale secondo l’art. 495 c.p.

Il procedimento di accertamento. Il d.l. n. 19, al 3 c. dell’art. 4 rinvia, per l’accertamento delle violazioni, alla legge n. 689/1981, quindi, in buona sostanza, al procedimento dell’ordinanza-ingiunzione.

Pagamento in misura ridotta del 30%. È prevista la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta del 30%: il pagamento scontato può essere fatto immediatamente con bancomat o carta di credito se gli agenti dispongono di POS. Altrimenti, l’art. 108 comma 2 del Decreto Cura-Italia ha disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 lo sconto del 30%, si applica se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni (anzichè 5) dalla contestazione o dalla notifica della violazione.

I tempi del ricorso. I termini processuali sono sospesi fino all’11 maggio, a partire da questa data si comincerà a conteggiare il termine di 30 giorni entro cui l’interessato potrà far pervenire al Prefetto competente scritti difensivi e documenti, fornendo prove a sua discolpa (ad esempio lo scontrino fiscale della farmacia comprovante i motivi di salute e lo stato di necessità). All’esito del procedimento il Prefetto potrà emettere, se non ritiene fondato le contestazioni dell’interessato, l’ordinanza-ingiunzione esecutiva, che sarà notificata allo stesso. Ricevuta la notifica, è possibile, a questo punto, proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione (art. 22 l. 689/1981 e art. 6 d.lgs. 150/2011).

Se si viola la legge più volte. Il c. 5 dell’art. 4 stabilisce che, in ipotesi di “reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.

 
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