Salta al contenuto principale

Non fermarsi all'alt significa resistenza a pubblico ufficiale

La Cassazione chiarisce: chi dovesse “ignorare” l’alt delle Forze dell’Ordine dandosi alla fuga e procurando quindi pericolo per automobilisti e passanti, sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Le pene sono pesanti e la denuncia potrebbe sforare nel penale
"Alt" significa fermati!
Se qualche “malintenzionato” dovesse pensare di ignorare l’alt della polizia, proseguendo per la propria strada e dando il via a un pericoloso inseguimento, sappia che la punizione potrebbe essere pesante, cioè proporzionale alla gravità del reato. A dirlo non è soltanto il buon senso, ma la Legge stessa, parola di giudice.
Per chi dovesse rendersi colpevole di un simile reato, scatta infatti una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale: a chiarirlo è stata la stessa Cassazione, sezione sesta penale, con la sentenza numero 25.265 del 16 giugno 2015. poliziamunicipale.it ha spiegato come un motociclista, decidendo di proseguire la marcia nonostante l'alt imposto dai carabinieri con il distintivo di ordinanza, abbia dato il via a un inseguimento per le strade del centro abitato. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, con sentenza emessa il 10 aprile 2013 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 4 dicembre 2009 che lo dichiarava responsabile del delitto di cui all'articolo 337 del codice penale e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena sospesa di quattro mesi di reclusione.
Si configura dunque come colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale chi, opponendosi in maniera concreta alle legittime determinazioni della forza pubblica, non si fermandosi all'alt degli organi di vigilanza, dovesse darsi alla fuga ad alta velocità procurando pericolo per chi si trova sulla carreggiata. Pilota avvisato…
Aggiungi un commento