Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, la Corte Costituzionale boccia Salvini
Come molti giuristi avevano predetto, il guidatore può essere punito solo se in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e non, come voleva il nuovo articolo 187, semplicemente per aver assunto sostanze stupefacenti
Si torna al “vecchio” 187
La Corte Costituzionale ha dato ragione a un 39enne astigiano risultato positivo alla cannabis dopo un incidente di cui era stato vittima mentre tornava dal lavoro stravolgendo il Codice 187 del CdS, quello modificato lo scorso anno su spinta del Ministro Matteo Salvini. Una novità, lo ricordiamo, che modificava il vecchio articolo “Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti” in “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”. Una differenza enorme, che aveva creato non poche polemiche e sollevato numerose criticità, specialmente per i pazienti in cura con determinate sostanze e, più semplicemente, per chi aveva assunto sostanze giorni prima di mettersi alla guida.
La sola positività non basta
Con la nuova sentenza però il giudice è stato chiaro: per sanzionare la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti sarà necessario accertare che la qualità e quantità di droga presente nel corpo del soggetto risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo. Tradotto: per la sanzione (si finisce anche nel penale) non è sufficiente la sola positività al test antidroga. D’atra parte, è bene ribadirlo, non può esserci reato senza offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, in questo caso la sicurezza della circolazione stradale. Il conducente, quindi, può essere sanzionato se crea un pericolo, e non solo se risulta positivo ai test. Il principio è logico: se positivi al test antidroga ma senza alcuna sintomatologia (o con valori non idonei a determinare in un “assuntore medio” alterazioni delle condizioni psico-fisiche) non può esserci condanna. Da qui la sentenza della Consulta, dato che il 39enne di cui sopra, pur essendo risultato positivo al test, aveva fumato uno spinello 48 ore prima di essere fermato. Sostanzialmente si torna quindi all’applicazione del “vecchio” articolo 187, che chiedeva di dimostrare che i livelli riscontrati durante il controllo non sono segno di alterazione, lasciando al giudice il compito di decidere.
Quantità o sintomi?
Qui nasce un dubbio: contano i sintomi riscontrati nel conducente al momento del fermo, oppure i livelli, cioè la quantità, di sostanze presenti nel sangue e nei liquidi? I giudici parlano di quantità, che deve essere idonea a determinare un effetto di alterazione delle condizioni psico-fisiche tali da creare un pericolo per la sicurezza stradale. Se questa alterazione non c’è, vuol dire che quella quantità non è idonea nel caso concreto. Tuttavia, ribadiscono anche che a fronte di una quantità palesemente incompatibile con uno stato di lucidità, allora si presume l’alterazione. Il problema sta semmai nel fatto che, contrariamente a quanto avviene per l’alcol, non esistono nella tossicologia parametri certi sul limite di THC nei liquidi corporei in grado di determinare alterazione. Questi, al contrario, dipendono da tantissimi fattori, non da ultimo il grado di tolleranza di ciascuno (ben più alto, ad esempio, nei soggetti che assumono abitualmente il THC, magari come farmaco regolarmente prescritto dal medico). Il confine, quindi, è labile e, in fase di processo, oltre al tossicologico vero e proprio, potrebbe contare anche il referto neurologico sull’obiettiva condizione del paziente.