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Ciclomotore o motoveicolo? Non solo questione di cilindrata

Quali sono i criteri per classificare un veicolo a due o tre ruote come ciclomotore o motoveicolo? La risposta, ancora una volta, ce la fornisce il Codice della Strada, che agli articoli 52 e 53 elenca una serie di caratteristiche per l’una e l’altra tipologia, ponendo come elementi distintivi la cilindrata e il numero delle ruote
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Ciclomotori e motoveicli questi sconosciuti
Sapevate che anche un veicolo a quattro ruote può essere classificato come motoveicolo, insieme ai motocarri a tre ruote? Che alcuni ciclomotori a tre ruote possono trasportare merci e che esiste un ulteriore ordine di classificazione riconosciuta come “internazionale”? Non solo curiosità, ma specifiche tecniche che hanno ripercussioni in ambito assicurativo, sui requisiti per guidarli, sulla normativa stradale, e via dicendo.
I ciclomotori (articolo 52 C.d.S.) sono definiti “veicoli a motore a due o tre ruote”, con due caratteristiche imprescindibili:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada piana una velocità massima di 45 km/h.

Pertanto, quando il motore supera i 50 cm3 di cilindrata o se la velocità va oltre i 45 km/h, il Codice cataloga i mezzi come motoveicoli. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, e tali caratteristiche devono risultare per costruzione.
La normativa risulta più complessa per i motoveicoli (articolo 53 C.d.S.). Anche questi vengono definiti come “veicoli a motore”, ma possono avere, oltre a due o tre, anche quattro ruote. La norma fornisce anche indicazioni sulle dimensioni: non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza, la massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
I motoveicoli vengono inoltre classificati in 8 sottocagorie:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
Solo quelli descritti  alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
Il Codice comprende, inoltre, nella categoria dei motoveicoli, anche i motoarticolati, i quali possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m. Sono definiti come “complessi di veicoli”, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, e destinati al trasporto di tre sottocategorie di motoveicoli: motocarri (lettera d), motoveicoli per trasporti specifici (lettera f), motoveicoli per uso speciale (lettera g).
Diversamente, l’articolo 47 dello stesso Codice, suddivide ciclomotori e motoveicoli attraverso la cosiddetta “classificazione internazionale”.
In particolare i ciclomotori risultano così distinti: 
L1e: veicoli a 2 ruote di cilindrata fino a 50 cc e velocità massima fino a 45 km/h;
L2e: veicoli a 3 ruote di cilindrata fino a 50 cc ( fino a 4 Kw per motore a combustione interna e per i veicoli elettrici) e velocità massima fino a 45 km/h;
L6e in ulteriori due specie: a) veicoli a 4 ruote (quadriciclo leggero), con massa massima a vuoto fino a 350 Kg, con cilindrata fino a 50 cc (fino a 4 Kw per motore a combustione interna; b) veicoli elettrici e velocità massima fino a 45 km/h.
I motoveicoli, invece, sempre attraverso la classificazione internazionale, vengono contraddistinti in:
L3e: veicoli a 2 ruote con cilindrata superiore a 50 cc e velocità oltre i 45 Km/h;
L4e: veicoli a 3 ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore a 50 cc e velocità oltre i 45 Km/h;
L5e: veicoli a 3 ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore a 50 cc e velocità oltre i 45 Km/h;
L7e: quadricicli, differenti da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto risulta inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore risulta inferiore o uguale a 15 kW.

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