Assicurazione obbligatoria per le moto ferme nei box, arriva il decreto
Il Decreto chiarisce quali veicoli possono essere esclusi dall’obbligo di RC, introduce novità per l’assicurazione dei mezzi storici e apre alla possibilità di polizze di durata inferiore all’anno
L’Italia si prepara ad allineare la normativa sull'assicurazione RC alle regole europee. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2021/2118, ora all’esame del Parlamento, che interviene su più fronti per ciò che riguarda l’obbligo di RC, compreso quello per i veicoli fermi o inutilizzati.
Infatti, secondo la direttiva europea (in vigore dal 2024) tutti i veicoli devono essere assicurati, anche se inutilizzati. In precedenza l'obbligo di assicurazione riguardava solo i veicoli circolanti, ora qualsiasi "veicolo", al di là dell'uso che ne viene fatto, deve essere coperto da polizza RC. Esistevano però dei dubbi sulla concreta applicazione di queste norme, che il decreto intende eliminare.
Stop all’RC, ma solo per i veicoli “realmente inutilizzabili”
Il primo chiarimento riguarda quando l’assicurazione non è obbligatoria.
In più occasioni abbiamo parlato del nuovo obbligo di assicurare anche auto e moto ferme in garage (cioè non utilizzate): il decreto specifica meglio la deroga all’obbligo di assicurazione, che riguarda esclusivamente i mezzi non idonei all’uso in maniera stabile perché privi di parti essenziali. Secondo la relazione illustrativa del Governo, rientrano in questa fattispecie i veicoli ridotti a rottame o privi di motore. Diverso il caso di moto o auto senza componenti facilmente reinstallabili, come ruote o batterie: in questi casi l’obbligo assicurativo resta, perché il mezzo è considerato ancora “potenzialmente utilizzabile”. In sostanza, non basta che una moto sia ferma o smontata parzialmente: per essere esclusa dall'obbligo di RCA deve essere strutturalmente e permanentemente inutilizzabile.
Veicoli storici: assicurazione anche senza RC tradizionale
Novità importanti anche per moto e auto d’epoca, quelle che più spesso restano ferme nei box inutilizzate. Il decreto apre alla possibilità di adempiere all’obbligo assicurativo con schemi diversi dalla classica RC auto, introducendo una distinzione chiara tra:
- rischio statico, legato allo stazionamento del veicolo (rientra anche il caso di una bella moto esposta nella vetrina di un negozio);
- rischio di movimento, legato cioè alla circolazione vera e propria su strada.
Sarà quindi possibile assicurare i mezzi che non possono muoversi come ad esempio all’interno di musei e collezioni espositive, vedremo se potrà essere estesa anche ai mezzi che restano inutilizzati nei box, ma sembra difficile.
È una richiesta esplicita della direttiva europea, che l’Italia ha scelto di recepire puntando sulle coperture per il rischio statico.
I numeri spiegano il peso del fenomeno: nel 2025 i veicoli con Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica registrati in Motorizzazione Civile sono quasi 310 mila, di cui oltre 90 mila moto.
Polizze più brevi per l’uso stagionale
Il decreto apre inoltre alla possibilità di assicurazioni obbligatorie di durata inferiore all’anno per i veicoli utilizzati in modo stagionale. Una novità interessante, soprattutto per il mondo moto.
Oggi il Codice delle assicurazioni prevede infatti una durata minima annuale (o un anno più frazione), seppur con la possibilità di “fermare” la copertura e “recuperare” i mesi non utilizzati. Con le nuove regole invece, un decreto ministeriale potrà disciplinare polizze infra-annuali, superando l’attuale rigidità e adattando la copertura all’effettivo periodo di utilizzo del mezzo.
Gare e competizioni: più flessibilità
Cambia anche il quadro assicurativo per gare e competizioni motoristiche. Gli organizzatori potranno stipulare, in alternativa alla tradizionale RC, una polizza di responsabilità civile generale, rendendo più flessibile la gestione assicurativa degli eventi sportivi.
Più poteri all’IVASS e nessun costo per lo Stato
Il decreto rafforza infine il ruolo dell’IVASS, che torna ad avere poteri regolamentari sulla banca dati dell’attestato di rischio. L’Istituto potrà per esempio definire informazioni aggiuntive rispetto al modello europeo, la validità dell’attestato (non inferiore a 12 mesi), la decorrenza e la durata del periodo di osservazione, nonchè le modalità di accesso, alimentazione della banca dati e consegna dell’attestato. L’obiettivo è migliorare qualità e affidabilità dei dati sulla sinistrosità. Il tutto senza alcun costo extra per lo Stato: il decreto stabilisce infatti che tutte le nuove misure dovranno essere attuate a costo zero per la finanza pubblica. Ministeri e IVASS opereranno dunque con le risorse già disponibili, senza nuovi oneri.
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