Salta al contenuto principale

La moto usata non si paga in contanti!

La nuova normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, di fatto vieta la possibilità di effettuare transazioni in contanti sopra i 999,99 euro. Sanzioni pesantissime per chi "sgarra".
 
Image
News
Con il decreto “salva Italia” è entrata in vigore dal 1 gennaio 2012 anche la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti che mira a scoraggiare la circolazione di denaro contante per contrastare l’evasione. Adesso per transazioni superiori ai 999,99 euro non è più possibile usare i contanti, ma soltanto sistemi di pagamento "tracciabili" come carte di credito, bonifici e assegni. Questa normativa, di per sé giustissima, si scontra con un'abitudine consolidata: molto preferiscono farsi pagare la moto usata in contanti perché non si fidano degli assegni che possono risultare “scoperti”. Adesso basta: non è più possibile acquistare o vendere una moto  in contanti se l'importo della transazione va da 1.000 euro in su, nemmeno se al momento del versamento in banca si giustifica la provenienza del denaro. Attenzione, non fidatevi di chi vi dice che è possibile: anche nelle banche non tutti conoscono a fondo la normativa (l'abbiamo verificato noi stessi...). Per chi sgarra, dal 1 febbraio del 2012, saranno "dolori".

Le sanzioni sono "pesanti"

Per le violazioni alla nuova normativa vale quanto indicato dall’articolo 58 del Dlgs 231/2007 che sanziona la violazione in proporzione all’importo trasferito da un minimo dell’1 per cento a un massimo del 40 per cento dell'importo stesso, con un importo minimo della sanzione pari a 3.000 euro. Per chi avesse "sgarrato" in buona fede, l’articolo 60, comma 2, del Dlgs 231/2007 offre la possibilità di ricorrere all’istituto dell’oblazione (articolo 16 della legge 689/1981), una sorta di "ravvedimento operoso". A tal proposito, la circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 281178 del 5 agosto 2010 ha precisato che si ha la possibilità di pagare una sanzione pari al 2% dell’importo della violazione senza incorrere nella sanzione minima fissa di 3.000 euro, in quanto il dettato normativo e la circolare stessa non prevedono espressamente una sua eventuale applicazione.

Aggiungi un commento