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Omicidio colposo per l'automobilista che apre la portiera e colpisce il motociclista

Il Codice della Strada è chiaro: vietato aprire le porte di un veicolo senza essersi assicurati che ciò non costituisca un pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. Lo ha ribadito una sentenza della Cassazione che ha condannato per omicidio colposo per una donna colpevole di aver aperto la portiera dell'auto colpendo una moto che sopraggiungeva causando la morte del passeggero
Manovre pericolose
Se, aprendo lo sportello dell’auto senza guardare, si urta una moto che sopraggiunge uccidendo il guidatore (o il passeggero), è omicidio colposo. A confermarlo è stata la Cassazione per mezzo della sentenza n. 34925/2022 riferita ad una vicenda processuale che ha portato alla condanna di una donna per omicidio colposo. "Al momento dell'apertura della portiera verso la strada - si legge nella sentenza - la ricorrente non aveva adeguatamente vigilato sul sopraggiungere di mezzi che, per effetto di tale apertura, avrebbero potuto ricevere ostacolo o danno, condotta specificamente prevista dall'art. 157, commi 7 e 8, C.d.S. che sancisce il divieto di aprire le porte di un veicolo o di discendere dallo stesso senza essersi assicurato che ciò non costituisca un pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.
L’imputata, che aprendo lo sportello ha urtato un motociclistica che sopraggiungeva facendolo cadere insieme al suo passeggero, rimasto ucciso, ha quindi violato un preciso obbligo giuridico posto in capo dal Codice della Strada. La condanna in primo grado è stata pertanto confermata in Appello e poi in Cassazione che ha evidenziato: ”La conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito - si legge ancora - è esatta in diritto, in quanto l'apertura dello sportello di un veicolo del lato che prospetta verso il centro della strada è una manovra che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e va pertanto effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza. Ne deriva - nella fattispecie - un giudizio convincente sulla riconducibilità della responsabilità dell'incidente all'esclusiva condotta colposa, generica e specifica, dell'odierna ricorrente, che non ammette censure in sede di legittimità". 
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