Salta al contenuto principale

Obbligo di assicurazione nel box, moto d'epoca con polizza speciale

La nuova normativa RC recepisce la direttiva europea e allarga il perimetro dell’obbligo assicurativo anche ai veicoli fermi o non circolanti, con alcune eccezioni. In Italia il quadro è già cambiato, ma diversi punti restano aperti

Il sistema assicurativo italiano sta attraversando una fase di aggiornamento importante dopo il recepimento della direttiva europea 2021/2118, che ha ridefinito il concetto stesso di “veicolo soggetto a obbligo RC”. In sintesi, il principio di base cambia radicalmente: non conta più solo la circolazione su strada, ma anche la semplice idoneità del veicolo all’uso. Questo significa che, in molti casi, anche mezzi fermi o non utilizzati potrebbero rientrare nell’obbligo assicurativo. Il 12 maggio è entrato in vigore un decreto legislativo che, almeno in teoria, avrebbe dovuto chiarire alcuni punti finora di dubbia interpretazione ma, sotto diversi aspetti, rimane ancora molta incertezza…

Veicoli fermi o non circolanti: il nodo principale

La novità più rilevante riguarda proprio i veicoli non in movimento. In linea generale, l’obbligo RC si estende anche ai mezzi non circolanti ma comunque “idonei alla circolazione”, cioè teoricamente funzionanti (fa niente se poi la moto non la si usa: se in condizioni di circolare, va comunque assicurata).  Resta però una zona grigia importante: il decreto prevede che possano essere esclusi dall’obbligo i veicoli privi di parti essenziali tali da renderli stabilmente inutilizzabili, anche se non esiste ancora un elenco definitivo di queste parti. Presumibilmente, una moto senza motore potrà essere esclusa dall’obbligo, mentre una moto priva di elementi facilmente reinstallabili, come ad esempio una ruota o la batteria, sovrebbe nell’obbligo assicurativo.  Il Ministero realizzerà un decreto con un elenco dettagliato di quali sono le “parti essenziali”. 

Un altro problema ad esso collegato riguarda poi gli eventuali controlli. Anche ammesso che una moto non sia provvista di parti essenziali alla circolazione (e venga quindi esonerata dall’obbligo di Rc), ci si chiede chi e in che modo effettuerà i relativi controlli

Ne parlavamo qui: RC anche per le moto nel box: l’obbligo c’è, ma chi controlla?

Veicoli storici: assicurazione “statica” per musei ed esposizioni

Un altro tema riguarda i veicoli storici, per i quali si prevede la possibilità di adottare schemi assicurativi differenti, nei quali venga separato il rischio derivante dalla circolazione rispetto a quello legato allo stazionamento del mezzo. In pratica: se la moto storica, cioè iscritta ad un registro e con CRS riportato sul libretto, resta ferma, custodita in garage, esposta in una collezione privata o in un museo, il decreto apre alla possibilità di coperture assicurative differenti, legate al cosiddetto “rischio statico”. Anche in questo caso, restano però da definire i decreti attuativi che dovranno chiarire nel dettaglio il funzionamento di queste formule.

Se invece la moto viene utilizzata su strada, continuerà a rientrare nella normale RC legata alla circolazione, pur godendo di alcuni “vantaggi” legati alla storicità del mezzo, come premi ridotti o la possibilità di sospendere la polizza RC fino a 11 mesi, un mese in più cioè rispetto ai veicoli ordinari.

Ve ne parlavamo qui: Moto d'epoca e obbligo di RC nel box, ecco le esenzioni

Pista e competizioni: esclusione di fatto dalla RC

Per quanto riguarda invece l’utilizzo in pista o nelle competizioni, il principio generale della direttiva non si applica in modo rigido, dato che le moto utilizzate nei circuiti, essendo coperte da specifiche polizze legate all’evento o alla struttura, non rientrano normalmente nella RC stradale obbligatoria. Anche qui però il quadro non è identico per tutti i casi: la gestione assicurativa dipende da regolamenti sportivi, organizzatori e circuiti.

Aggiungi un commento