Codice della strada, guida sotto effetto di stupefacenti: "Scusate ci siamo sbagliati"
Dopo mesi di dubbi, una circolare dei ministeri dell’Interno e della Salute chiarisce uno dei punti più spinosi del nuovo Codice della Strada: "Serve dimostrare l’effetto in corso della sostanza stupefacente per sanzionare un conducente"

Correzione in corsa
Era nell'aria, ed è successo. Il governo ha finalmente chiarito i contorni di una delle disposizioni più spinose introdotte dal nuovo Codice della strada. Tramite una circolare inviata alle prefetture, i ministeri dell’Interno e della Salute ridefiniscono l’approccio alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti che tanto ha fatto discutere.
Il documento, presentato come una guida operativa, interviene su un punto controverso della norma: la sanzionabilità legata alla mera presenza di sostanze nel corpo a prescindere dagli effetti al momento della guida, considerata dai più una follia normativa oltre che un palese cortocircuito dal punto di vista medico. La circolare chiarisce e stabilisce che per procedere penalmente occorre dimostrare che la sostanza stesse ancora producendo effetti psicoattivi durante la guida. Un chiarimento legittimo, viste le tante perplessità espresse non solo dal mondo giudiziario ma anche dalla popolazione.
Effetti, non solo "presenza"
La circolare introduce un criterio di prossimità temporale tra l’assunzione della sostanza e la condotta di guida. Viene esplicitato che la sola positività a un test non basta per l’incriminazione: è necessario accertare lo stato di alterazione psicofisica in atto, valutabile tramite un test salivare preliminare eseguito dalle forze dell’ordine. Solo in caso di esito positivo, vengono prelevati due campioni per l’analisi di conferma in laboratorio. La presenza di metaboliti attivi – segno che la sostanza è ancora in fase di effetto – può portare a sanzione. Diversamente, la presenza esclusiva di metaboliti inattivi, o residui riconducibili a terapie mediche, non consente un’incriminazione.
Come funzionerà?
L’accertamento si attuerà in più fasi: dopo il test preliminare, i campioni raccolti verranno analizzati in laboratorio secondo i protocolli del Gruppo Tossicologi Forensi Italiani. Solo i risultati dell’analisi di conferma potranno essere utilizzati ai fini giudiziari. In caso di conferma della positività, il secondo campione viene conservato a -18°C per un anno, restando a disposizione della magistratura e della difesa per eventuali controanalisi. Escluso, tra le altre cose, l’uso del test delle urine, ritenuto non indicativo dello stato di alterazione al momento della guida.