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Coronavirus - Usare la moto senza motivo, ecco cosa si rischia

Tutti i cittadini sono chiamati a rispettare le regole anticontagio, gli spostamenti sono consentiti solo per tre ipotesi che valgono, ovviamente, anche per chi vuole usare la moto. Fare i furbi non conviene perché le multe sono molto pesanti, ecco tutto quello che si rischia
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Si può uscire solo per tre motivi
Quando posso spostarmi?
Le più recenti disposizioni anticontagio impongono di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”, in altre parole si deve evitare di uscire dalla propria abitazione, salvo per tre necessità da comprovare, pena severe sanzioni:
• andare al lavoro
• ragioni di salute
• altre necessità.
Per ciascuna delle tre ipotesi bisogna compilare un’autodichiarazione, scaricabile qui oppure fornita dalle forze di polizia al momento in cui si viene fermati. Il decreto è chiaro: l'autodichiarazione sarà oggetto di controlli successivi e la mancata veridicità costituisce reato. Ovviamente chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus ha un divieto di uscire di casa.

Se rendo un’autodichiarazione falsa? Quando si forniscono false dichiarazioni in merito alla ragione per la quale si esce dal proprio domicilio, scatta il reato previsto dall’art. 495 c.p., dove la sanzione è quella della reclusione, compresa nella forbice tra 1 anno e 6 anni. In tale ipotesi è anche consentito l’arresto in flagranza e l’applicazione di misure cautelari restrittive della libertà personale, come la custodia cautelare in carcere.

Cosa rischio se trasgredisco alle regole? La Polizia locale e le altre forze di polizia, a pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto in questione, hanno già denunciato centinaia di persone, uscite di casa senza una ragione valida. Per loro e per chi verrà pizzicato a violare i divieti, si aprirà un procedimento penale in cui si contesterà, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, l’imputazione prevista dall’articolo 650 codice penale. Questo stabilisce infatti che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”.

Una volta pagata l’ammenda, il reato è cancellato? No, perché l'ammenda comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale, tranne quando sia stato concesso uno dei due benefici previsti dal codice penale: la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. In ogni caso la condanna risulterà nel casellario e questo può portare ad avere dei problemi per partecipare a concorsi pubblici ma anche per i rapporti di lavoro privati: un datore di lavoro può condizionare l'assunzione alla fedina penale.

Se commetto un reato più grave del 650 c.p.? Il DPCM 11 marzo stabilisce, in modo generico, che le violazioni sono sanzionate col reato contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p., salvo che il fatto costituisca un più grave reato. Tra questi vanno sicuramente ricondotti:
• il reato di “epidemia” (438 c.p.), e cioè un delitto che può commettere chiunque, con consapevolezza, cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. E’ consentito l’arresto in flagranza e l’applicazione, quale misura cautelare, della custodia in carcere;
• il reato titolato “delitti colposi contro la salute pubblica” (art. 452 c.p.), per il quale è sufficiente che un soggetto agisca con negligenza, imprudenza, imperizia, rischiando di diffondere il virus: anche in questi casi la pena è quella della reclusione.

Posso denunciare qualcuno che trasgredisce? Ogni cittadino può segnalare (anzi, appare doveroso, visto il bene “salute” in ballo) eventuali violazioni alle forze dell'ordine.

Cosa rischia chi apre le concessionarie di moto o altri negozi di ricambi e similari, violando i divieti? L’allegato 1 al DPCM è chiaro: tra le attività commerciali di cui si consente l’apertura fino al 25 marzo, non sono ricomprese le concessionarie. Quindi, l’eventuale violazione degli obblighi imposti, dalle misure anticontagio, a carico dei gestori delle attività commerciali non consentite, è sanzionata attraverso la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Le officine restano aperte, per garantire le riparazioni di chi impiega la moto per le necessità consentite (ad esempio le moto della Polizia Locale o della Polizia di Stato), ma devono comunque garantire e rispettare tutte le tutele imposte dalla normativa (distanza interpersonale e via dicendo).
 

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