Autovelox, multe annullabili se non c'è doppio cartello
Alle tante condizioni necessarie affinché le multa emesse dagli Autovelox possano ritenersi valide se ne aggiungono altre: il cartello “Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico” non è sufficiente e deve essere integrato, inoltre deve essere posto anche sul lato sinistro della carreggiata
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Ancora Autovelox...
Arrivano alcune novità che riguardano gli Autovelox, stando a una recente sentenza del Tribunale di Trento il cartello che segnala la presenza dello strumento di rilevazione deve essere obbligatoriamente posto, oltre che sul lato destro della carreggiata, anche su quello sinistro, per evitare che in fase di sorpasso l'indicazione possa essere nascosta proprio dal veicolo sorpassato.
Non è finita, perché, sempre riguardo al cartello di segnalazione, si aggiunge un’ulteriore condizione: secondo la sentenza numero 1516 del 2015, emessa dal Giudice di pace di Taranto, il cartello “Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico” prima di un autovelox non sarebbe infatti sufficiente a rendere “valida” la multa. L’avvertenza sarebbe infatti valida soltanto in caso di contestazione “immediata”, cioè nel caso di un dispositivo di rilevamento elettronico presidiato dagli organi di polizia. Nell’altro caso, con dispositivo quindi non presidiato, secondo il magistrato la Pubblica amministrazione sarebbe tenuta a indicare anche il tratto di strada su cui l’accertamento viene effettuato, il tipo di accertamento e la legge che lo consente, i tipi di infrazione per i quali vengono utilizzati i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo del traffico.Arrivano alcune novità che riguardano gli Autovelox, stando a una recente sentenza del Tribunale di Trento il cartello che segnala la presenza dello strumento di rilevazione deve essere obbligatoriamente posto, oltre che sul lato destro della carreggiata, anche su quello sinistro, per evitare che in fase di sorpasso l'indicazione possa essere nascosta proprio dal veicolo sorpassato.
Ecco quanto dichiarato dallo stesso giudice: “Nel verbale impugnato sul punto non vi è alcuna indicazione di aver adempiuto all’obbligo di completa informazione [di legge]. In altre parole, non è sufficiente che il cartello mobile riporti soltanto ‘Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico’, poiché questo tipo di cartello può essere sufficiente nell’ipotesi di contestazione immediata, ma nell’ipotesi di contestazione differita, sullo stesso segnale deve essere inserita quantomeno la specificazione aggiuntiva e con esonero della contestazione immediata”.
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