Contrordine Cassazione: autovelox salvati
La Cassazione cambia orientamento: se lo strumento funziona correttamente, il verbale resta valido anche senza omologazione. Una pronuncia che sposta il focus dalla formalità alla sostanza tecnica
Omologazione: sì, no, forse, dipende
Come se la questione autovelox non fosse stata già di per sè complicata e confusa, la recente ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione (la n. 7374 del 27 marzo 2026) mischia ulteriormente le carte in tavola, andando di fatto “contro” quando sostenuto dai giudici negli scorsi mesi. Se prima il mantra sembrava quello “no omologazione. Uguale verbale non valido”, il principio, adesso, diventa è un altro: se lo strumento è affidabile e sottoposto a verifiche periodiche, il verbale resta legittimo anche in assenza di omologazione formale.
Il caso
Tutto nasce dall’annullamento, in primo grado, di alcune multe elevate con il dispositivo Velocar Red&Speed Evo-r. Il Tribunale aveva dato ragione ai ricorrenti, richiamando la mancanza di omologazione. In appello, però, la decisione è stata riformata, col giudice che ha ritenuto questa volta sufficiente la mera approvazione dello strumento. Il contenzioso è così arrivato in Cassazione, dove il nodo giuridico si è concentrato sul rapporto tra omologazione, approvazione e verifiche periodiche di funzionalità. La Corte ha confermato un principio “rigoroso, e cioè che l’Amministrazione deve dimostrare sia la certificazione di omologazione che la taratura periodica, ma anche introdotto un nuovo elemento chiave: la prova concreta dell’affidabilità dello strumento prevale, almeno nel caso specifico. Tradotto: secondo la Cassazione, il verbale rimane valido se l’apparecchiatura è stata sottoposta a verifica di funzionamento entro il periodo di validità annuale e, poiché nel caso in questione la taratura era stata effettuata pochi mesi prima delle rilevazioni, il verbale è stato dichiarato legittimo. In pratica, il requisito formale dell’omologazione non è più l’unico criterio per la legittimità del verbale. Conta soprattutto che il dispositivo funzioni correttamente e sia certificato nella sua affidabilità tecnica.
Implicazioni operative e ambiguità residua
Per i Comuni e la polizia locale, cambia l’approccio alla gestione dei controlli, con la documentazione delle verifiche periodiche che diventa centrale in caso di opposizione, la diminuzione, di fatto, del rischio di annullamento automatico dei verbali per vizi formali ed un rafforzamento dell’idea secondo cui la prova tecnica di funzionamento prevale sulla mera classificazione amministrativa dello strumento. Il focus si sposta in pratica dalla formalità burocratica alla sostanza tecnica. Certo la nuova sentenza non chiarisce ed anzi confonde ancor più le idee dato che la Cassazione ribadisce in astratto la necessità dell’omologazione, ma nella pratica ne limita gli effetti.