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Caduta per voragine su una strada: la responsabilità è dell'ente proprietario

L’ente che gestisce la strada è tenuto a rimuovere tutte le insidie che possono causare incidenti, altrimenti sarà responsabile di eventuali danni. La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui i danni dovuti alla cattiva manutenzione devono imputarsi al proprietario o al gestore della strada, salvo che questi dia prova del caso fortuito
Paga il proprietario della strada
Il Tribunale in appello, ribaltando la decisione del Giudice di Pace, aveva respinto la richiesta formulata dai genitori di un minorenne, che domandavano il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto su una strada provinciale a causa di una voragine presente sul manto stradale, che aveva causato la caduta del ragazzo.

Il ribaltone della Cassazione. Il ragazzo, nel frattempo diventato maggiorenne, si è rivolto alla Corte di Cassazione che, contrariamente al Tribunale, ne ha riconosciuto la ragione: un testimone, che era stato presente al momento dell’accaduto, aveva descritto in modo preciso il sinistro, ed era peraltro emerso che, a seguito dell’incidente, la voragine era stata chiusa, eliminandone in tal modo la pericolosità.
 La Cassazione ha così accolto le richieste del ragazzo, e ha rammentato che, ai sensi dell’articolo 14 del Codice della Strada, gli enti proprietari delle strade sono tenuti:
• alla manutenzione, gestione, nonché pulizia delle strade e delle loro pertinenze;
• al controllo tecnico dell’efficienza delle strade;
• all’apposizione e manutenzione della segnaletica stradale prescritta.
La Cassazione ha quindi concluso evidenziando che non spetta al danneggiato dare la prova dell’insidia, trabocchetto o anomalia della strada, bensì, al contrario, incombe sul proprietario della strada pubblica fornire la prova “liberatoria” cioè che esclude la sua responsabilità per l'accaduto dimostrando il caso fortuito.
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