Autovelox, la Cassazione stringe il cappio: serve l’omologazione
L’epopea auotovelox “omologazione sì, omologazione no” prosegue con un nuovo intervento della Cassazione. Questa volta la direzione sembra più netta e i comuni pagano le spese processuali!
La nuova sentenza
La pronuncia arriva in attesa di un possibile chiarimento normativo complessivo, ma nel frattempo riafferma un principio che i giudici definiscono ormai consolidato, con ricadute immediate su contenziosi e attività degli enti accertatori.
Il punto centrale della sentenza n. 14285, depositata il 14 maggio 2026 dalla Seconda Sezione Civile è la distinzione tra approvazione e omologazione. Due procedimenti amministrativi diversi, è stato detto centinaia di volte, che non possono essere considerati equivalenti sul piano giuridico. La Cassazione richiama infatti un orientamento già espresso con la sentenza n. 10505 del 2024: l’accertamento effettuato tramite apparecchi approvati ma non omologati è da ritenersi illegittimo.
In questo senso, l’omologazione viene ribadita come passaggio non solo formale ma anche tecnico, finalizzato a garantire affidabilità, precisione e corretto funzionamento dei dispositivi utilizzati per le sanzioni.
Un orientamento ormai consolidato
Secondo la Suprema Corte, non si tratta più di un’interpretazione isolata: il principio della necessità dell’omologazione viene dato come consolidato nella giurisprudenza recente, anche grazie a ulteriori decisioni in linea con questa lettura. Il risultato è un quadro più rigido rispetto ad alcune interpretazioni che, negli ultimi mesi, avevano aperto alla possibilità di considerare sufficiente la sola approvazione accompagnata da verifiche periodiche di taratura.
Le conseguenze pratiche e il “monito” della Corte
Oltre al principio giuridico, la decisione ha un impatto anche sul piano operativo e processuale. Nel caso esaminato, infatti, la Cassazione ha confermato la decisione favorevole all’automobilista, condannando l’amministrazione anche al pagamento delle spese e del contributo unificato. Un passaggio che, di fatto, viene letto come un segnale chiaro: proporre ricorsi o difese basate su dispositivi approvati ma non omologati rischia di essere sempre meno sostenibile, alla luce dell’orientamento ormai stabilizzato della Corte. In attesa di eventuali interventi normativi, il messaggio della Cassazione appare quindi piuttosto netto: senza omologazione, la validità degli accertamenti resta, quantomeno, fortemente esposta a contestazioni.