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Stop all’uso di veicoli targati all’estero: arrivano multa e confisca

I residenti in Italia che circolano con mezzi con targa straniera e che quindi non pagano bolli, multe, revisioni e beneficiano di premi assicurativi molto bassi, hanno i giorni contati. Sono state approvate due importanti modifiche al Codice della Strada che renderanno dura la vita ai furbetti dell’esterovestizione, col conseguente blocco di tutti i vantaggi di cui, negli anni, hanno beneficiato
Basta furbetti
Chi ha la residenza in Italia non può circolare con veicoli targati all’estero. Il divieto è stato introdotto col maxiemendamento al decreto sicurezza, convertito in legge il 28 novembre scorso, imponendo lo stop alla diffusa pratica dell’esterovestizione, vale a dire l’immatricolazione di veicoli di proprietà con targa estera, oppure il prendere mezzi targati all’estero in leasing o a noleggio attraverso operatori che hanno sede in Italia.
La prassi nel nostro paese è diffusa principalmente tra:
• gli italiani (e non solo quelli che risiedono nelle zone di confine) che acquistano veicoli nuovi di lusso, ovvero esportano in modo fittizio quello che già hanno, per ritargarlo e non pagare il superbollo;
• gli stranieri con permesso di soggiorno che acquistano e utilizzano il veicolo in Italia, ma lo immatricolano nel loro Paese;
• gli stranieri irregolari che approfittano della targa estera per sfuggire all’identificazione;
Le finalità di questo trucchetto in questione sono quindi;
• risparmiare sul bollo;
• risparmiare sull’assicurazione;
• scampare di fatto alle multe;
• sfuggire ai controlli sulla sicurezza come la revisione;
• rendersi non visibili all’erario italiano.
La legge presenta una criticità: qualora l’auto o la moto sia in leasing oppure a noleggio, per essere in regola è sufficiente avere a bordo una dichiarazione della compagnia intestataria del mezzo, purché abbia sede all'estero. Si ipotizza che molti operatori del settore trasferiranno la propria sede italiana all’estero.
Più in dettaglio, le novità normative hanno coinvolto due articoli del Codice della Strada, cioè il 93 ed il 132. In quest’ultimo viene inserito l’obbligo di rimpatriare il veicolo consegnando targhe e documenti esteri dopo un anno dall’importazione, qualora non si sia provveduto alla reimmatricolazione del veicolo in Italia, mentre nell’articolo 93 sono inserite molte nuove prescrizioni:
• divieto di circolare in Italia con un veicolo immatricolato all’estero, ai residenti nel nostro stato da oltre 60 giorni.
• le eccezioni al suindicato divieto sono valide solamente se a bordo c’è un documento di data certa sottoscritto dall’intestatario del veicolo, dal quale “risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo”:
- utilizzo del veicolo in leasing o in locazione senza conducente (noleggio), se lo si prende da un operatore con sede in un diverso Stato della Ue o See (Spazio economico europeo) e senza sede secondaria o effettiva in Italia;
- veicolo dato in comodato da parte di una impresa Ue o See (che nel nostro paese non ha né sedi secondarie né effettive) a favore di un proprio prestatore di lavoro oppure collaboratore.

La violazione del divieto comporta:
- il pagamento di una sanzione amministrativa di almeno 712 euro,
- l’obbligo di conservare il veicolo in deposito ed immatricolarlo in Italia entro 180 giorni, decorsi i quali scatterà la confisca.
- in alternativa, saldata la sanzione amministrativa, targhe e documenti devono essere consegnati alla Motorizzazione, che rilascerà il foglio di via e la targa provvisoria per portare il veicolo fuori dell’Italia.
• Chi ha un mezzo in comodato ma non ha a bordo il documento che ne attesta la disponibilità dovrà pagare 250 euro ed esibirlo entro 30 giorni, e nel frattempo scatterà un fermo amministrativo.
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