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Moto usata: se si rompe il motore la clausola “vista e piaciuta” non vale

La clausola “vista e piaciuta, se inserita nel contratto, libera il venditore dalla garanzia solo per i difetti riconoscibili dal consumatore con l’ordinaria diligenza e non copre quei difetti occulti non riscontrabili prima della consegna del bene. La Corte d’Appello di Roma ha di recente dato una versione piuttosto garantista su un caso di rottura del motore
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Dipende dal vizio
Quando si acquista una moto usata può sempre capitare di ritrovarsi nel box un "bidone", scoprendo solo dopo difetti che, durante la trattativa, non erano noti. Alle volte c'è poco da fare, perché nei contratti viene inclusa la “clausola vista e piaciuta”, ma non sempre tutto è perduto. Bisogna infatti distinguere il tipo di vizio che interessa il veicolo. Significativa è la vicenda esaminata e decisa dalla Corte d’Appello di Roma (n. 1516 del 7 marzo 2017) che ha riguardato un veicolo usato (un’automobile, ma il principio è estensibile anche alle moto), immatricolato nel 1988 e con più di 100.000 km percorsi fino al gennaio 2003. L'acquirente aveva comprato il veicolo presso un rivenditore di mezzi usati, con clausola vista e piaciuta, dopo averlo visionato insieme al proprio meccanico di fiducia, ma senza provarlo su strada. Aveva accettato, quindi, il veicolo nello stato in cui si trovava al momento della consegna, rinunciando a ogni tipo di garanzia. Dopo aver percorso pochissimi chilometri, il veicolo si era fermato per la rottura del motore. I giudici, in prima battuta, avevano dato ragione al venditore, ritenendo che la clausola “vista e piaciuta” lo liberasse dall'obbligo di garanzia. In Appello, invece, la decisione è stata ribaltata: la sentenza afferma che la clausola “vista e piaciuta”, inserita nel contratto di vendita (in genere si tratta di prestampati predisposti degli autosaloni), ha lo scopo di accertare la presa visione dell’acquirente della cosa usata e dispensa il venditore dalla garanzia per i vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede. Pertanto non può essere valida per vizi occulti.
In altre parole la clausola in questione non può riferirsi ai vizi occulti che emergano in seguito, nonostante i normali controlli eseguiti prima l'acquisto. A prescindere dal numero dei chilometri già percorsi dal veicolo usato e dalla data di immatricolazione, la rottura del motore riscontrata subito dopo l'acquisto, rientra nei “vizi occulti”, in quanto non verificabile prima dello stesso acquisto. Per il consumatore ci sono quindi tre possibilità: riparazione del difetto con spese a carico del venditore, oppure riduzione del prezzo di acquisto proporzionalmente alla gravità del difetto, o, infine, risoluzione del contratto con restituzione del veicolo al venditore e del prezzo (intero o parziale) già versato al compratore.

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