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In moto con la neve: le regole di circolazione del Codice della Strada

Freddo, neve e ghiaccio vanno poco d'accordo con le moto, se però decidete comunque di usare le due ruote è meglio conoscere bene le leggi che regolano la circolazione durante la brutta stagione. Nel corso degli anni si sono accumulate diverse normative, vediamo di fare chiarezza
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Tante leggi per la neve
In questi giorni di freddo pochi circolano con la moto, ma i "duri e puri" che continuano a usare le due ruote è meglio che tengano ben presente cosa prescrive il codice per la circolazione con neve e ghiaccio sulle strade o durante una nevicata. Al riguardo si sovrappongono quattro diverse discipline. Cerchiamo di fare chiarezza.
a) Il Codice della Strada (art. 6, comma 4, lettera e) prescrive che, fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari, ovvero concessionari di strade, possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (non le microcar) e i motocicli, debbano montare pneumatici invernali oppure abbiano a bordo le catene.
b) La Direttiva del Ministero dei Trasporti del 16 gennaio 2013 in tema di “Circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di emergenza neve” ha prescritto che le ordinanze che impongono l'obbligo di pneumatici da neve valgano dal 15 novembre al 15 aprile con tolleranza di un mese per adeguarsi (montare gomme e togliere gomme invenali) quindi il periodo si estende dal 15 ottobre al 15 maggio. Nel lasso di tempo in cui vige l'obbligo (15 novembre 15 aprile) i ciclomotori e i motocicli non possono circolare se sulle strade c'è neve o ghiaccio e durante le nevicate. Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Codice della Strada.
c) La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. prot. 1049 del 17 gennaio 2014 ha fornito una definizione dell’espressione “periodo stagionale di riferimento”, ovvero il lasso di tempo di vigenza delle ordinanze invernali, cioè dal 15 novembre al 15 aprile. I veicoli che montano pneumatici di tipo M+S con gli ammessi inferiori codici di velocità, hanno la possibilità di circolare anche un mese prima e un mese dopo rispetto al periodo di vigenza delle ordinanze, così da poter effettuare le opportune operazioni di montaggio e smontaggio.
d) La circolare, dello stesso Ministero, emanata il 27 maggio 2016 (n. 12424-DIV3-C), ribadisce quanto già disposto in una circolare più datata (n. 103 del 1995), prescrivendo che ciclomotori e motocicli possono montare, in inverno, pneumatici di tipo M+S con un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato in carta di circolazione, e fino a un minimo di M (130 km/h), senza dover modificare il documento di circolazione.
Riassumendo...
Tutte queste disposizioni vanno lette insieme per avere un quadro completo della situazione. Pertanto possiamo affermare che i ciclomotori e i motocicli risultano soggetti al divieto di circolazione in presenza di neve o ghiaccio al suolo o in caso di nevicata in atto (direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013 n. prot. RU\1580 in tema di “Circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di emergenza neve”). Sugli stessi veicoli si possano montare, nel periodo dal 15 ottobre al 15 maggio di ogni anno, pneumatici marcati M+S con un codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione purché non inferiore a M (130 km/h). Non è obbligatorio montare sulle moto pneumatici invernali per circolare sulle strade in cui sono in vigore le famigerate ordinanze invernali che pertanto possono imporre tale obbligo solo alle auto. In ogni caso anche le moto che montano pneumatici invernali non possono circolare con neve o ghiaccio al suolo, e durante le nevicate. 

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