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Tombino fuori posto? Se cadi paga il Comune, a meno che...

L’ente pubblico è il "custode" delle strade e deve evitare che gli utenti possano incontrare pericoli, lo ha ribadito la Corte di Cassazione: se non vuole pagare i danni riportati da moto e pilota, il Comune dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire il pericolo, nonché a renderlo visibile e prevedibile
Tombino killer
Lungo le strade si trovano spesso grate e tombini aperti oppure fuori posto, costituiscono un serio pericolo per tutti, ma in particolare per coloro che viaggiano in moto e scooter. Ma chi risponde di questi eventi e dei danni causati al pilota e al mezzo? La legge parla chiaro,. al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, l’art. 14 C.d.S. stabilisce che gli enti proprietari sono tenuti a provvedere:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Nel caso di un sinistro avvenuto su strada, se esso è conseguenza di omessa o insufficiente manutenzione ne risponde il proprietario (art. 14 C.d.S.) o il custode, salvo che si liberi dando la prova del cosiddetto "caso fortuito", come avvenuto ad Acireale. Nella cittadina siciliana un uomo, mentre percorreva una via pubblica alla guida del proprio ciclomotore, era caduto a causa della presenza di una grata sulla corsia. Avendo riportato dei danni nella caduta, aveva citato in giudizio sia il Comune, sia la società incaricata alla gestione del servizio di distribuzione dell’acqua, ma nei due primi gradi di giudizio l’uomo si era visto negare il risarcimento. Alla fine il caso è arrivato alla Corte di Cassazione che, ritenendo valida la difesa prospettata, ha annullato la sentenza e rinviato ad un altro grado di giudizio che si svolgerà presso il Tribunale di Catania. Il collegio di giudici (Corte cassazione, sez. III, sentenza 9 giugno 2016 n. 11802) ha infatti stabilito che l’utente delle due ruote che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni (materiali, fisici o entrambi) subiti a causa ed in conseguenza della caduta avvenuta mentre circolava sulla pubblica via alla guida delle due ruote e dovuta ad una grata o caditoia d’acqua, deve solo dimostrare di avere subito l’evento dannoso e il rapporto di causalità tra la caduta e la cosa (nella specie, la grata) in custodia al Comune. L’ente pubblico, invece, in qualità di custode della cosa che ha messo in pericolo e causato danni, deve fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che tale bene presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo. In questo ambito rientrano anche la prevedibilità e la visibilità della grata. In altre parole sarà il Comune, per evitare di essere condannato, a dover dimostrare che il il guidatore del ciclomotore era in grado di accorgersi del pericolo costituito dalla presenza della grata sulla carreggiata. 
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