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Buche stradali: i danni non sempre vengono risarciti

Il proprietario della strada, se non ha eliminato una situazione di pericolo, deve risarcire gli eventuali danni subiti dal motociclista, ma non sempre è così. Quando alla carenza di manutenzione si aggiunge la condotta imprudente del conducente, scatta il concorso di colpa e il risarcimento può essere ridotto o addirittura negato
RIsarcimento sì, risarcimento no
Non sempre una caduta a causa di una buca dà diritto al risarcimento, molto dipende dal comportamento di chi era alla guida. Ecco due casi emblematici per capire meglio come "funzionano" questi casi.
Un motociclista, a causa di una pozza d’acqua presente all’interno di una galleria autostradale, formatasi da infiltrazioni provenienti dalla volta della stessa galleria, come anche rilevato dall’Autorità intervenuta sul luogo del sinistro, perdeva il controllo della moto e cedeva a terra. L’insidia ha configurato una situazione di pericolo “oggettivamente” invisibile, poiché il fatto si è verificato all’interno di una galleria e subito dopo una curva, dove quindi la visibilità risultava di fatto ridotta, ed anche “soggettivamente” imprevedibile, perché l’incidente è avvenuto in piena estate e il tratto antistante la galleria era completamente asciutto.  Quindi il proprietario dell’autostrada è stato ritenuto responsabile del sinistro, per violazione dei doveri ordinari di vigilanza e manutenzione della strada, con conseguente condanna al risarcimento a favore del motociclista (Tribunale di Roma, Sentenza 2 dicembre 2003, n. 39075).
Un altro motociclista finiva con la ruota del motoveicolo in un avvallamento presente intorno ad un tombino, collocato al centro della strada e non segnalato, cadeva a terra riportando ferite. Tuttavia l’avvallamento nella pavimentazione stradale presentava una discontinuità curvilinea e progressiva della pavimentazione, senza configurarsi come buca spigolosa o come gradino. Dall’esame dello stato dei luoghi appariva chiaro che il conducente procedeva a velocità superiore rispetto a quella consentita, e comunque non prudenziale rispetto alla conformazione dell’asfalto, poiché, altrimenti, l’avvallamento non avrebbe determinato tale caduta, che ha cagionato gravi conseguenze sia sulla meccanica del veicolo che sul fisico del conducente. Pertanto, con riguardo all’entità dell’insidia e, nel contempo, all’imprudenza e negligenza del motociclista, il giudice ha ritenuto la sussistenza di un concorso di colpa in misura del 50%, addebitando il residuo 50% di responsabilità alla Provincia proprietaria della strada (Tribunale di Napoli, Sentenza 14 aprile 2014, n. 5687).
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