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Spostamenti Natale tra regioni e comuni, le FAQ del governo: cosa si può fare e cosa no

Dal 21 dicembre saranno vietati tutti gli spostamenti tra regioni, gialle comprese e, nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno anche tra i comuni. Esistono tuttavia alcune  “deroghe” alle regole: vediamo quali sono secondo le FAQ del governo

Dpcm Natale
Quello del 2020, ormai lo sappiamo, sarà un Natale “blindato”. Il Dpcm del 3 dicembre impone misure di contenimento particolarmente rigide, vietando di fatto tutti gli spostamenti tra le regioni e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre e di Capodanno, anche tra diversi comuni. Le nuove norme, lo ricordiamo, entreranno però in vigore soltanto il 21 dicembre: fino ad allora, varranno le misure calibrate in base al colore della regione, cioè “all’indice di rischio”. 



Prima del 21 dicembre

In fatto di spostamenti e circolazione, fino al 21 dicembre  valgono le regole calibrate in base al colore della regione. Pertanto:



- Zona gialla (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto): 
Ci si può liberamente spostare all’interno della regione e in un’altra regione purchè gialla senza l’obbligo di autocertificazione. Rimane comunque il coprifuoco, in vigore tutti le notti dalle 22.00 alle 5.00.

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Zona arancione (Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia): 
Nelle zone arancioni è vietato spostarsi al di fuori del proprio comune di residenza. Per cambiare comune o provincia serve l’autocertificazione. Ovviamente, è anche qui in vigore il coprifuoco.

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Zona rossa (Abruzzo*) 
Vietato spostarsi e circolare per strada, anche all’interno del proprio comune, se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza, sempre da indicare sull’autocertificazione.



Cliccate qui per conoscere le regole in vigore nelle zone rosse, arancio e gialle



Dal 21 dicembre le regole diventano “comuni” e gli spostamenti tra regioni vietati in tutta Italia a prescindere dal colore. Rimarrà anche il coprifuoco, senza alcuna deroga per la notte di Natale ed il cui termine, il 1° dell’anno, sarà spostato alle 7.00 anziché alle 5.00. Spostarsi da una regione ad un’altra e, nei giorni di Natale, Santo Stefano e capodanno, anche in un altro comune sarà permesso solo in alcuni casi e a certe condizioni.  Ecco alcune risposte alle domande più frequenti così come riportate sul sito del Governo.



Si può fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione?

Anche dopo il 21 dicembre, sarà comunque consentito fare ritorno alla propria residenza o abitazione, ad esclusione però delle seconde case. 


Quale differenza c’è tra residenza, domicilio e abitazione?

La residenza indica il luogo in cui la persona ha la dimora abituale: è quella indicata sui documenti; la seconda, che può non coincidere con la prima e che non è indicata sui documenti, indica invece il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; la terza, benchè carente di una precisa definizione tecnico-giuridica, è intesa nel dpcm, come il “luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze)”, con la sola esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.



A quali condizioni posso raggiungere una seconda casa?

In via generale, dopo il 21 dicembre, ci si potrà trasferire nella seconda casa solo se questa si trova all’interno dello stesso comune in cui si ha la residenza o comunque l’abitazione principale.  I residenti in una regione gialla, potranno tuttavia spostarsi nella seconda casa anche dopo il 21 dicembre (ma non nei giorni del 24, 25 e 1 gennaio) anche se questa si trova all’interno della propria regione. A nessuno sarà invece concesso spostarsi in una seconda casa se ciò dovesse significare un cambio di regione. 
È sempre ammesso tuttavia il “giustificato motivo”: se per esempio il 26 dicembre si rompesse un tubo dell'acqua della seconda casa, lo spostamento di una sola persona per controllare i lavori è ovviamente ammesso. 

Ricongiungimento familiare: posso trascorrere le feste con coniuge o partner?

Il ricongiungimento familiare tra coniugi o partner è concesso solo se il luogo coincide con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione. Si legge sulle FAQ del Governo: “le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi
"


Posso far visita ad un genitore/parente anziano in buona salute che si trova in un’altra regione?

Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021. Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune.



Posso prestare assistenza ad un parente non autosufficiente che si trova in un’altra regione?

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. Tuttavia, non è possibile spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria che, di norma, è individuato in un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori.



Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste?

No. In base al dpcm, se autosufficiente il parente solo deve rimanere tale anche durante le feste. 



Turismo: dove posso spostarmi in Italia?

Gli spostamenti per turismo all’interno del territorio nazionale sono consentiti, e comunque esclusivamente con partenza e destinazione in area gialla, se la partenza avviene entro il 20 dicembre 2020 o dal 7 gennaio 2021. Dal 21 dicembre al 6 gennaio non sono consentiti spostamenti extraregionali per turismo in Italia. 



Cosa si rischia: a quanto ammonta la multa per violazione del dpcm?

Le multe vanno dai 400 ai 1000 euro a seconda della gravità della violazione o che si sconfini nel penale. Quest’ultimo è per esempio il caso di una falsa autocertificazione, (cioè attestare il falso nella auto dichiarazione circa identità o motivi dello spostamento) o di violazione della quarantena. Inoltre, in caso di mancato rispetto delle misure ì mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.



Come si applicano le regole - e le multe - di cui sopra?

Il dpcm non può interpretare ogni singolo e specifico caso. L’avvocato e costituzionalista Alfonso Celotto ha a tal proposito spiegato a Repubblica che: “le FAQ servono come orientamento sia per i cittadini che per le forze dell'ordine, ma tuttavia i casi della vita sono sempre più complicati di ogni possibile FAQ e quindi qualcosa resterà sempre fuori e dipenderà dalla discrezionalità della pattuglia che ti ferma. Nel senso che per spostarsi servono sempre comprovati motivi, e ovviamente sta a carico del cittadino provare adeguatamente il fatto". 
 

Come posso far valere le mie ragioni in caso di accertamento di una violazione alle prescrizioni dei dpcm che non ritengo motivato?

Riportiamo testualmente la risposta presente sul sito del Governo: “la valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689”. 

* L'Abruzzo con un'ordinanza del presidente Marsilio ha stabilito il passaggio in zona arancione, ma il Governo ha fatto ricorso al Tar contro questa decisione.
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