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Autovelox salvati da Salvini: la sanatoria è nel decreto omologazioni

Il nuovo decreto ministeriale definisce i criteri per le omologazioni degli autovelox e “salva” gran parte di quelli già esistenti

C'è un prima e un dopo nella gestione degli Autovelox in Italia, e lo spartiacque ha una data ben precisa: il 2024. È in quell'anno, infatti, che una storica ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 10505) ha aperto una clamorosa falla giuridica, dando il via a una reazione a catena che nel giro di pochi mesi ha portato all'annullamento sistematico di centinaia di verbali. La Suprema Corte ha messo a nudo un vizio formale ignorato per decenni: omologazione e approvazione legalmente non sono la stessa cosa.

Fino al 2024, quasi la totalità dei dispositivi sulle strade italiane operava sulla base di una semplice "approvazione" ministeriale. Ma i giudici di legittimità hanno chiarito che, per l'articolo 45 del Codice della Strada, l'approvazione è un atto generico che non sostituisce l'omologazione, la quale deve richiedere invece test tecnici standardizzati e molto più severi a tutela del cittadino. 

Un decreto atteso da tempo

Dopo un periodo di tentennamenti per sanare questo vuoto amministrativo ed evitare la paralisi totale dei controlli, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il nuovo decreto dirigenziale che fissa in modo definitivo i tempi e i modi dell'omologazione, introducendo una complessa "finestra transitoria" per gestire i dispositivi già in strada.

La sanatoria: come si salvano gli autovelox esistenti

Per evitare lo spegnimento simultaneo di tutti gli autovelox d'Italia, l'Articolo 6 del decreto definisce un regime di transizione per traghettare i vecchi apparecchi verso la piena legalità. In pratica si tratta di una classica sanatoria all’italiana. Vediamo come funziona.

  • La conversione automatica (L'Allegato B): Il Ministero ha stilato un elenco speciale (l'Allegato B) contenente i decreti di approvazione già rilasciati in passato (ai sensi del precedente D.M. 282/2017) che presentano caratteristiche conformi ai nuovi standard. I dispositivi che rientrano in questa lista si intendono omologati automaticamente. Per essere in regola, i Comuni dovranno semplicemente aggiornare la targhetta identificativa sullo strumento, stampando gli estremi del nuovo decreto ministeriale in aggiunta a quelli vecchi, entro la prima taratura utile.

  • Il recupero degli apparecchi “storici” (pre-2017): per i prototipi approvati prima del 2017 e non inclusi nell'Allegato B, i produttori possono richiedere l'omologazione integrando la vecchia documentazione con i nuovi test di laboratorio. Il Ministero ha l'obbligo di esprimersi entro 60 giorni.

  • Il blocco delle vecchie procedure: dalla data di entrata in vigore del provvedimento, è formalmente vietato presentare nuove richieste di approvazione. Tutte le domande pendenti e non ancora concluse vengono convertite d'ufficio in istanze di omologazione.

Tempi e modi dell'omologazione: la nuova disciplina

Il cuore tecnico del decreto stabilisce poi regole chiare per accertare che gli autovelox misurino la velocità in modo inappuntabile, dividendo i controlli tra laboratori accreditati e forze di polizia.

L'omologazione del prototipo e i certificati

  • Il produttore (che deve avere sede nell'Unione Europea) deve depositare il prototipo al Ministero. I test non sono più lasciati all'autocertificazione dell'azienda: ogni componente e modulo software responsabile del calcolo della velocità (identificato da codici HASH o CRC univoci) deve essere esaminato da Laboratori di Prova e Laboratori di Taratura (LAT) accreditati da ACCREDIA. Inoltre, per poter emettere il certificato di conformità di ogni singolo pezzo venduto in serie, le aziende costruttrici devono possedere la certificazione di qualità ISO 9001.
  • Controlli sulla produzione: La conformità dei dispositivi prodotti in serie viene verificata a campione (su almeno il 5% della produzione) ogni 3 anni per le aziende con ISO 9001, e con cadenza annuale per quelle che ne sono prive.

Modi e numeri delle verifiche stradali

Una volta installato, lo strumento non può funzionare da solo e senza verifiche. Il decreto impone standard numerici severi per i test sul campo:

  • Per la velocità istantanea (Autovelox fissi e mobili): la verifica iniziale sul posto richiede il controllo analitico di almeno 300 transiti casuali di veicoli (che scendono a 150 per i dispositivi a puntamento manuale).
  • Per la velocità media (Tutor): le regole si fanno rigidissime. L'omologazione del sistema richiede una sperimentazione stradale di ben 6 mesi con un minimo di 1 milione di transiti registrati. Attraverso telecamere indipendenti, l'apparecchio deve dimostrare di fotografare e classificare correttamente oltre il 95% dei veicoli.

La cadenza periodica di tarature e verifiche di funzionalità

È questo il punto cruciale che interessa la validità quotidiana delle multe e la scadenza dei certificati, applicato anche ai dispositivi salvati dalla finestra transitoria.

  • La Taratura Periodica (Controllo della precisione): deve essere eseguita obbligatoriamente con cadenza annuale da un laboratorio LAT accreditato. Consiste nel verificare che lo strumento calcoli esattamente la velocità simulando passaggi a intervalli non superiori a 20 km/h lungo tutto il suo campo di funzionamento.
  • La Verifica di Funzionalità Periodica (Controllo del corretto funzionamento): deve essere eseguita direttamente dagli organi di Polizia stradale ("utilizzatori") tramite appositi verbali dettagliati. Anche questa verifica ha una cadenza annuale e scatta, per i dispositivi già in uso inseriti nella finestra transitoria, non appena scade il vecchio certificato di taratura già posseduto.

Se un dispositivo fallisce la taratura annuale o non viene sottoposto alla verifica di funzionalità nei tempi stabiliti, viene immediatamente sospeso. La falla del 2024 viene così blindata: i Comuni possono continuare a fare i controlli, ma la precisione e la legalità degli autovelox dovranno essere confermate ogni dodici mesi.

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