Tasso alcolemico alla guida: quanto si può bere, limiti e sanzioni nel 2026
Il limite generale resta fissato a 0,5 g/l, ma superarlo può costare molto caro: dalla multa e sospensione della patente si arriva, nei casi più gravi, all’arresto, alla confisca del veicolo e alla revoca. E per alcune categorie di conducenti il limite è zero
Cos’è il tasso alcolemico
Il tasso alcolemico, o alcolemia, indica la concentrazione di alcol nel sangue e viene espresso in grammi per litro (g/l). Per la maggior parte dei conducenti la soglia consentita è 0,5 g/l: fino a questo valore non scattano le sanzioni previste dall’articolo 186 del Codice della Strada. Superata la soglia, le conseguenze cambiano invece rapidamente e diventano molto serie, fino ad arrivare al penale.
Le sanzioni
Tra 0,5 e 0,8 g/l è prevista una sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro, accompagnata dalla sospensione della patente da tre a sei mesi e la decurtazione di 10 punti.
Quando il tasso supera 0,8 g/l si entra invece nell'ambito penale: tra 0,8 e 1,5 g/l sono previste un’ammenda da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a sei mesi, la sospensione della patente da sei mesi a un anno e -10 punti.
Oltre 1,5 g/l l’ammenda sale da 1.500 a 6.000 euro, con arresto da sei mesi a un anno e sospensione della patente da uno a due anni e - 10 punti. Se il veicolo appartiene al conducente ne viene inoltre disposta la confisca; se appartiene invece a una persona estranea al reato, la confisca non si applica ma la durata della sospensione della patente viene raddoppiata.
In caso di recidiva nel biennio scatta inoltre la revoca che, ben altra cosa dalla sospensione, significa di fatto la cancellazione della patente: per ottenerla di nuovo bisognerà attendere almeno tre anni e rifare esame teorico e pratico. Per le violazioni dell’articolo 186 sono inoltre sempre previsti 10 punti in meno sulla patente.
Decurtazione punti e sospensione, come funziona?
Importante evidenziare che la decurtazione dei 10 punti è cumulativa. Per fare un esempio, un automobilista con 20 punti che viene fermato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l può subire la sospensione della patente da sei mesi a un anno e, oltre alle conseguenze penali previste, anche la decurtazione di 10 punti. Le due misure si sommano: una volta terminato il periodo di sospensione, i punti persi non vengono automaticamente restituiti. Nei casi che costituiscono reato, però, la decurtazione viene registrata solo quando la sentenza o il decreto penale diventano definitivi.
Tasso alcolemico | Cosa comporta | Sanzioni principali |
Fino a 0,5 g/l | Nessuna violazione per i conducenti ordinari | Nessuna sanzione |
Oltre 0,5 e fino a 0,8 g/l | Illecito amministrativo | 543-2.170 euro, sospensione patente 3-6 mesi, -10 punti |
Oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l | Reato | Ammenda 800-3.200 euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione patente 6 mesi–1 anno, -10 punti |
Oltre 1,5 g/l | Reato con pene più severe | Ammenda 1.500-6.000 euro, arresto 6 mesi-1 anno, sospensione patente 1-2 anni, -10 punti, confisca del veicolo se di proprietà del conducente |
Per alcuni il limite è zero
Le regole sono più severe per i conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neopatentati, cioè per chi ha la patente da meno di 3 anni e per diverse categorie di conducenti professionali addetti al trasporto di persone o cose. Per loro il limite è sempre 0,0 g/l.
Con un valore superiore a zero ma non superiore a 0,5 g/l, per costoro è prevista una sanzione da 168 a 672 euro e la perdita di 5 punti. Per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni la decurtazione dei punti prevista dalla tabella viene raddoppiata. Inoltre, dopo la riforma del Codice della Strada, la violazione dell’articolo 186-bis può comportare anche la cosiddetta sospensione breve della patente, ma soltanto se al momento dell’accertamento il conducente dispone di meno di 20 punti: sette giorni con almeno 10 punti residui, quindici se sono meno di 10.
Se queste categorie superano 0,5 g/l, si applicano le sanzioni ordinarie dell’articolo 186, ma aumentate: di un terzo nella fascia fino a 0,8 g/l e da un terzo alla metà nelle due fasce penalmente rilevanti.
Quanto si può bere prima di guidare?
Tasso alcolemico 0,5: a cosa corrisponde secondo le tabelle ufficiali A cosa corrisponde in concreto un tasso alcolemico di 0,5 g/l? Rappresenta la soglia limite stabilita dall’art. 186 del Codice della Strada per mettersi alla guida, un valore che si può raggiungere con quantità di alcol decisamente inferiori a quanto si tenda a credere. Le rilevazioni ufficiali dell’Osservatorio Nazionale Alcol (CNESPS – Centro Collaboratore OMS), definite in base all’art. 6 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117 (convertito nella L. 160/2007), indicano le concentrazioni teoriche di alcol nel sangue differenziando per sesso, peso corporeo e modalità di assunzione (a digiuno o a stomaco pieno). Va comunque ricordato che le variazioni individuali di metabolismo possono generare scostamenti significativi rispetto alle stime medie. Ecco alcuni esempi pratici
Per una donna di 60 kg
- Vino 12% (125 cc) a stomaco vuoto → 0,42 g/l
- Vini liquorosi 18% (80 cc) a stomaco vuoto → 0,40 g/l
- Birra speciale 8% (330 cc) a stomaco vuoto → 0,67 g/l
- Birra speciale 8% a stomaco pieno → 0,39 g/l
- Superalcolico 45° (40 cc) a stomaco pieno → 0,26 g/l (due bicchierini → 0,52 g/l, oltrepassando il limite di legge)
Per una donna di 55 kg le stime risultano superiori: ad esempio, una birra speciale 8% a digiuno può toccare circa 0,73 g/l, mentre per una donna di 65 kg la cifra scende a circa 0,62 g/l.
Per un uomo di 75 kg
- Birra speciale 8% a stomaco vuoto → 0,41 g/l
- Birra doppio malto 10% a stomaco vuoto → 0,52 g/l
- Birra doppio malto a stomaco pieno → 0,30 g/l
- Superalcolico 60° (40 cc) a stomaco vuoto → 0,36 g/l (due bicchierini → 0,72 g/l)
- Vino 12% a stomaco pieno → 0,14 g/l (due bicchieri → 0,28 g/l)
Per un uomo di 65 kg, una birra doppio malto a stomaco vuoto si attesta intorno a 0,60 g/l, scendendo a circa 0,49 g/l per un peso di 80 kg; con una corporatura di 90 kg il dato cala ulteriormente a circa 0,43 g/l.
Le conseguenze alla guida
La compromissione delle abilità alla guida cresce in modo direttamente proporzionale alla quantità di alcol nel sangue, indipendentemente dalla tipologia di bevanda consumata. La “Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica”, sviluppata dall’Osservatorio Nazionale Alcol (CNESPS – Centro Collaboratore OMS), illustra la progressione dei disturbi psicofisici all'aumentare dei valori alcolemici.
Fascia 0,1 – 0,2 g/l: si avvertono le prime sensazioni di euforia, una lieve perdita delle inibizioni e un leggero calo dell'attenzione e del campo visivo periferico.
Fascia 0,3 – 0,4 g/l: emergono una minore coordinazione motoria, risposte ai riflessi più lente e una ridotta percezione dei pericoli.
Fascia 0,5 – 0,8 g/l (soglia di legge per la guida): si registrano sbalzi d'umore, tendenza alla sonnolenza, minore prontezza di reazione di fronte a stimoli visivi o acustici e maggiore difficoltà nel seguire oggetti in movimento. In questa fase la capacità critica si riduce notevolmente, spesso senza che la persona ne sia consapevole.
Superamento di 0,9 g/l: gli effetti si fanno marcatamente evidenti, spaziando da stati di agitazione emotiva a confusione mentale, difficoltà nell'articolare le parole e perdita dell'autocontrollo.
Oltre 1,5 g/l: si rischiano forti disturbi dell'equilibrio, condotte aggressive, incapacità di mantenere la posizione eretta o di camminare correttamente, fino a giungere, nei contesti più gravi, allo stato di incoscienza.
In ogni caso la risposta all'alcol possa variare anche molto da individuo a individuo a parità di dosi. Ciò nonostante, il dato di fondo non cambia: non esiste una quantità di alcol esente da rischi quando ci si mette al volante, poiché anche valori contenuti riescono a incidere in maniera determinante sul controllo del veicolo.
Anche poco alcol modifica la guida
Il fatto di trovarsi sotto il limite legale non significa necessariamente essere nelle condizioni migliori per guidare. Già tra 0,1 e 0,2 g/l le tabelle sanitarie indicano un possibile affievolimento di vigilanza e attenzione, una riduzione del coordinamento e della visione laterale. Tra 0,3 e 0,4 g/l possono diminuire coordinamento motorio, riflessi e capacità di valutazione del rischio. Nella fascia 0,5-0,8 g/l diventano più marcate la riduzione della capacità di giudizio e le alterazioni dei tempi di reazione.
Come funziona l’alcoltest
L’accertamento può essere effettuato con l’etilometro, che analizza l’aria espirata. Il regolamento prevede almeno due misurazioni concordanti a distanza di cinque minuti e gli apparecchi devono essere omologati e sottoposti alle verifiche previste.
Rifiutarsi non serve a evitare i guai, al contrario. Il rifiuto dell’accertamento costituisce infatti un reato autonomo: per il conducente ordinario sono previste le pene della fascia più grave, quindi ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da sei mesi a un anno, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a due anni e alla confisca del veicolo quando ne ricorrono i presupposti. Anche in questo caso vengono sottratti 10 punti.
In caso di incidente le sanzioni raddoppiano
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, le sanzioni previste dall’articolo 186 vengono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a una persona estranea all’illecito. Se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, in caso di incidente la patente viene sempre revocata. Naturalmente, qualora vi siano feriti o vittime, possono aggiungersi i reati previsti per lesioni od omicidio stradale.
Un’ulteriore aggravante riguarda poi la notte: per i reati commessi dopo le 22 e prima delle 7, l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà. L’aumento riguarda però le fasce penalmente rilevanti oltre 0,8 g/l, non la sanzione amministrativa prevista tra 0,5 e 0,8 g/l.
Dopo la condanna arriva l’alcolock
Una delle principali novità introdotte dalla riforma riguarda chi viene condannato per guida con tasso superiore a 0,8 g/l. Sulla patente vengono apposti il codice 68, che impone alcolemia zero, e il codice 69, relativo alla guida di veicoli dotati di alcolock. Le limitazioni durano almeno due anni dopo una condanna con tasso tra 0,8 e 1,5 g/l e almeno tre anni oltre 1,5 g/l, a decorrere dalla restituzione della patente, anche se la commissione medica può imporre una durata maggiore.
L’alcolock è il dispositivo nel quale il conducente deve soffiare prima di avviare il motore: se rileva alcol, l’avviamento viene impedito. Le caratteristiche e le modalità di installazione sono state definite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 luglio 2025. In breve: il dispositivo deve rispettare la norma tecnica EN 50436, avere marcatura CE ed essere installato esclusivamente da un’officina autorizzata, seguendo le indicazioni previste dal costruttore per quello specifico modello di veicolo. L’installatore applica inoltre un sigillo antimanomissione, che permette di evidenziare eventuali interventi non autorizzati sul sistema. L’alcolock deve essere sottoposto alle tarature previste dal fabbricante e, in caso di controllo su strada, il conducente deve poter esibire in originale sia la dichiarazione di installazione sia il certificato di taratura ancora valido. Il montaggio, invece, non richiede l’aggiornamento del Documento Unico di circolazione.
E sulle moto?
Qui c’è una particolarità importante. L’articolo 125 del Codice della Strada stabilisce l’obbligo di installazione dell’alcolock sui veicoli delle categorie internazionali M e N, cioè sostanzialmente autoveicoli per trasporto di persone e merci. Anche il decreto attuativo cita esclusivamente M1, M2, M3, N1, N2 e N3. Moto e scooter appartengono invece alla categoria L e, allo stato attuale, non sono quindi soggetti all’obbligo materiale di installare l’alcolock.
Questo però non significa che chi ha sulla patente i codici 68 e 69 possa bere prima di salire in moto: resta la prescrizione dell’alcolemia zero e, se il conducente viene nuovamente trovato positivo, le sanzioni previste dall’articolo 186 vengono aumentate di un terzo.