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Moto nuove e usate: come funziona la garanzia per il consumatore

Chi acquista un motoveicolo come consumatore ha una serie di diritti previsti dal Codice del Consumo. Vediamoli in dettaglio, in particolare le modalità per il risarcimento dei danni dovuti a eventuali difetti

Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206 del 6 settembre 2005) distingue due tipologie di garanzia sui veicoli: legale e convenzionale.
In entrambi i casi l’unico referente per quel che riguarda la garanzia è il venditore, non la casa costruttrice. Pertanto il consumatore, il cui veicolo presenti un difetto, deve rivolgersi al rivenditore che, per la legge, rappresenta l’unico soggetto responsabile nei suoi confronti, a prescindere dalla circostanza che il difetto dipenda da un ulteriore soggetto facente parte della catena distributiva (ad esempio il produttore). In altre parole, è il venditore che risponde direttamente e personalmente alle istanze dell’acquirente- consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere. Ne discende pertanto che sono illegittime le clausole del contratto che escludano o limitino i diritti del consumatore.
 

Durata della garanzia legale

- Veicoli nuovi: ha validità pari a 24 mesi a decorre dalla data di consegna della moto nuova.
- Veicoli usati: il Codice del Consumo prevede un termine di 24 mesi, con possibilità di riduzione fino a 12 mesi, purché l’acquirente presti il proprio consenso prima del perfezionamento della vendita.
 

Garanzia convenzionale detta anche commerciale

Il Codice prevede che la casa costruttrice possa rilasciare una propria garanzia di tipo “convenzionale”, relativa al buon funzionamento del veicolo acquistato, la quale ha come conseguenza principale quella di sollevare il concessionario dalle spese di gestione dei reclami relativi a inconvenienti sui veicoli, in ogni caso il venditore resta il riferimento principale del consumatore per tutti gli aspetti contrattuali. Per legge la garanzia contrattuale deve durare almeno dodici mesi, ma può essere allungata dal produttore. Per il Codice del Consumo in ogni caso la garanzia commerciale:
- si aggiunge e si affianca alla garanzia legale regolata dal Codice del Consumo; 
- è facoltativa ma una volta rilasciata diviene vincolante per chi l’ha prestata;
- può essere libera nella durata, nell’oggetto e nell’estensione territoriale; 
- non può limitare i diritti del consumatore, ma solo ampliarli. 
 

Rimedi ai vizi

Per quanto concerne i vizi del veicolo, il Codice del Consumo prevede differenti rimedi a favore del consumatore: vediamoli insieme.

Eliminazione del difetto
E’ il primo obbligo a carico del venditore, che dovrà provvedere riparando o sostituendo le parti difettose senza addossare spese  al compratore.

Riparazione non praticabile
Nel caso in cui la riparazione non sia possibile, ovvero eccessivamente onerosa rispetto al valore del bene, il Codice prevede tre possibilità.
1. Riduzione del prezzo di acquisto: sarà necessario offrire un sconto sul prezzo, pari al valore che il Consumatore avrebbe potuto accettare di pagare se avesse saputo del difetto prima dell’acquisto del veicolo. Questa soluzione è adottata per quei vizi che non impediscono l’utilizzazione ordinaria del veicolo.

2. Sostituzione del mezzo: il venditore dovrà sostituire il veicolo con uno identico, senza spesa alcuna a carico del consumatore, compresi i costi di immatricolazione. Qualora la percorrenza effettuata prima della scoperta del difetto superi i 1.000 km, il venditore potrà richiedere il controvalore della percorrenza, per scaglioni di 1.000 km, utilizzando dei parametri specifici.

3. Risoluzione del contratto di vendita: risolvere il contratto significa restituire il veicolo che presenta un difetto non risolvibile oppure la cui riparazione sarebbe troppo onerosa. In questo caso al consumatore spetta il rimborso di quanto speso per l’acquisto. Questa cifra non comprende soltanto il prezzo, ma anche le spese sostenute come l'immatricolazione, l'istruzione della pratica di finanziamento, la quota non goduta del bollo. Anche in questo caso va valutato il valore della percorrenza precedente alla scoperta del difetto, suddividendola per scaglioni di 1.000 km. Nel caso in cui il finanziamento sia stato gestito direttamente dal venditore, insieme al contratto principale di acquisto si risolve automaticamente anche quello accessorio di finanziamento, come prevede il D.Lgs. 141/2010, inoltre le rate già versate dovranno essere restituite al consumatore dalla società Finanziaria.
 

La catena delle responsabilità

Il Codice del Consumo (art. 131) prevede che il venditore possa rivalersi sul responsabile del difetto di conformità (in teoria la casa) con un’azione denominata “di regresso”. La norma consumeristica prevede il diritto del rivenditore di rivolgersi a ritroso lungo la catena distributiva al fine di richiedere il rimborso di quanto prestato al consumatore finale sulla base della garanzia. Come accennato, discende pertanto che al consumatore non è concesso di agire direttamente nei confronti di uno qualsiasi dei soggetti facenti parte della catena distributiva, bensì deve rivolgersi direttamente al rivenditore finale, che è il soggetto col quale ha negoziato e che ha potuto ascoltare le sue richieste sulla destinazione ad un uso particolare del veicolo, e rendersi quindi conto delle sue aspettative.

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