L’articolo 2051 del codice civile parla chiaro: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. In altre parole, l’ente proprietario della strada (il comune in città, la provincia o l’Anas altrove), sarebbe tenuto a risarcire il danno. Ma il condizionale è d’obbligo: il richiamo del codice al “caso fortuito” implica che il motociclista debba essere in grado di provare che la buca in questione rappresentava una “insidia stradale”, che non era cioè né segnalata né visibile (una buca piena d’acqua è praticamente indistinguibile da una pozzanghera) e che, pertanto, non era possibile evitarla, neppure guidando con particolare prudenza.
Dal canto suo, la controparte sosterrà che la buca si è creata all’improvviso, e che non è stato materialmente possibile eliminarla in tempo. Si capisce, pertanto, come sia davvero difficile ottenere il rimborso; ma la cosa non è impossibile, ecco le mosse giuste da fare.
Appena incappate con la moto in una “voragine” della strada, fermatevi a controllare. Se riscontrate un danno alla moto, chiamate le forze dell’ordine. Il verbale degli agenti, che sarà possibile ritirare dopo un mese, costituirà una prova imparziale dell’accaduto.
Scattate qualche fotografia alla buca e alla strada, dalle quali dovrebbe capirsi che l’ostacolo non poteva essere evitato.
Se possibile, prendete generalità e recapiti di eventuali testimoni: la loro dichiarazione firmata sarà un’altra prova a vostro favore.
Quando farete aggiustare la moto assicuretevi, però, che il riparatore fotografi i danni prima di cominciare a sistemarli. Chiedetegli inoltre di elencare nella fattura tutti gli interventi svolti e di conservare in officina gli eventuali pezzi sostituiti.
Spedite all’ente che gestisce la strada (il comune, la provincia oppure l’Anas) una raccomandata con avviso di ricevimento (o una PEC) in cui spiegate l’accaduto e chiedete il rimborso della riparazione entro 30 giorni. Allegate alla lettera una copia del verbale degli agenti, le dichiarazioni firmate dei testimoni corredate da una fotocopia delle loro carte d’identità, la fattura del meccanico e le fotografie (scattate da voi e dal meccanico).
Se l’ente non risponde o nega il rimborso, si può procedere tramite avvocato con un “atto di citazione”, in cui sia scritto che la presenza della buca non era prevedibile. Per importi non superiori a 5.000 euro la competenza è del giudice di pace, altrimenti ci si deve rivolgere al tribunale ordinario.