Salta al contenuto principale

Dove parcheggiare la moto secondo l’articolo 158 Cds

La moto non può essere lasciata ovunque vi sia uno spazio libero. Esistono norme precise riguardo al parcheggio: sono tutte regolate dall’articolo 158 del Codice della Strada. Vediamole.

L’articolo 158 del Codice della Strada si compone di numerosi commi. Si va dai divieti più “classici”, come  uelli che impediscono il parcheggio in prossimità di passi carrai o accessi specifici, a quelli più “moderni”, quale per esempio il divieto di sosta presso gli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. 

 

Divieto di sosta o di fermata

L’articolo 158 distingue tra sosta e fermata:  con sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. La fermata viene invece descritta da CdS come “temporanea sospensione della marcia […] per esigenze di brevissima durata”. Il divieto di sosta è indicato dal cartello rosso e tondo con sfondo blu e una diagonale rossa, e consente comunque la fermata che di fato è una sosta per tempo limitato. Se invece è vietata la fermata lo è anche la sosta: tale caso si riconosce perché il cartello avrà la doppia diagonale.

A sinistra il cartello di divieto di fermata a sosta a destra quello di divieto di sosta

 

Divieto di sosta “temporaneo”

È il caso in cui il cartello viene affiancato da un altro cartello che specifica determinati orari o giorni della settimana. Si pensi, per esempio, a quelli del lavaggio strade, che indicano con un simbolo il giorno e l’ora in cui la sosta è vietata. Stesso discorso per le situazioni “temporanee”, quali ad esempio un cantiere per la manutenzione stradale oppure una manifestazione pubblica.

 

Sosta sul marciapiede

Il parcheggio dei mezzi a due ruote sul marciapiede è vietato, a meno che non sia presente apposita segnaletica orizzontale. Lo prescrive il comma 1h dell’Articolo 158, che recita: “La fermata e la sosta sono vietate sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione”. quali cartelli e strisce che indicano il parcheggio: in tal sarà concesso lasciare in sosta la moto sul marciapiede. La multa è da 41 a 163 euro.

 

E se non c’è il marciapiede?

La risposta ce la fornisce l’articolo 157 del Codice della Strada, nel quale si legge che, salvo diversa segnalazione, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente a esso e secondo il senso di marcia. Inoltre, se non esiste il marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, in ogni caso non inferiore a 1 metro. Infine, nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è permessa anche lungo il margine sinistro della carreggiata, ma deve restare spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli che il Codice identifica non inferiore ai 3 metri di larghezza.
 

In seconda fila: alle due ruote è permesso

Il parcheggio in seconda fila per le auto è assolutamente vietato, ma per le moto e gli scooter le cose cambiano, come prescritto dall’Articolo 158 (punto c), “la sosta di un veicolo è inoltre vietata in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote”. Moto e scooter possono quindi essere posteggiati anche in seconda fila, ma attenzione non vuol dire che possiamo parcheggiare una moto a fianco di un’auto, infatti il Codice consente solo di posteggiare due moto una a fianco dell’altra, a patto ovviamente di non intralciare il passaggio e che non ci sia segnaletica di divieto di sosta. 

 

La regola del cartello

Le situazioni in cui sosta o fermata (o entrambe) sono vietate sono numerose. Non si può per esempio posteggiare in prossimità delle fermate dei bus, sulle strisce pedonali, sui marciapiedi, davanti ai passi carrai, in prossimità di ingressi e/o uscite riservate a mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, nelle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose (nelle ore stabilite), davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani oppure nelle aree pedonali urbane. L’elenco completo è descritto dall’Articolo 158 del CdS ma, per “semplificare”, potremmo dire che il parcheggio - sosta o fermata - è sempre vietato quando è presente uno dei cartelli che abbiamo descritto sopra, e invece il parcheggio è sempre permesso in prossimità di segnaletica, verticale (i cartelli con la P) o orizzontale, le strisce bianche, blu (a pagamento) oppure gialle (posteggio riservato a determinate categorie, spesso i residenti). 

 

Parcheggi “per auto”

È possibile parcheggiare moto e scooter nei posti delle auto? Dipende. I mezzi a due ruote possono essere posteggiati negli stalli bianchi per le auto a patto che all’inizio dell’area di sosta non vi sia il cartello azzurro con la P bianca con sotto un cartello integrativo con il simbolo di un’auto. In quel caso, significa che i posti sono riservati alle automobili e, pertanto, è vietato parcheggiarci moto e scooter. In caso contrario, si può parcheggiare senza problemi, ricordandosi però di rispettare il “senso” indicato dalla segnaletica orizzontale: ruote parallele al marciapiede nel caso di parcheggi a “S” (cioè se il posteggio è parallelo al senso di marcia), oppure perpendicolari alla carreggiato nel caso di parcheggi a pettine.


Parcheggio “a pagamento”

Come comportarsi nel caso di strisce blu, cioè a pagamento? In questo caso, il parcheggio è consentito a patto di pagare la sosta. Ma come e dove esporre il tagliando visto che la moto non ha un abitacolo chiuso come l’auto? Nelle città in cui è presente il pagamento digitalizzato (per esempio Milano) non ci sono problemi, il tagliando non serve. Se invece il tagliando è solo cartaceo l’obbligo di pagamento è previsto anche per le moto, anche se alle volte (cioè 9 volte su 10), gli addetti ai controlli tendono a chiudere un occhio. La norma è in ogni caso affidata alle amministrazioni locali che possono scegliere di rendere la sosta sulle strisce blu per moto e scooter gratuita (capita per esempio a Torino). Da tener presente, inoltre, che il parcheggio sulle strisce blu è comunque consentito a moto e scooter a patto che non vi sia esplicito divieto (quindi il cartello azzurro con lettera P bianca e accanto il simbolo dell’automobile). 

 

Multe e sanzioni

I trasgressori vengono puniti con multe e sanzioni, il cui valore varia in base al tipo di infrazione. Generalmente (ma non è una regola), il costo della sanzione per la sosta o il parcheggio di moto o scooter in luoghi vietati è di circa la metà rispetto a quella prevista per le automobili.
 

 

1) Decurtazione punti patente

La decurtazione dei punti patente è prevista solo in alcuni casi: taglio di 4 punti (oltre alla sanzione di 80 euro), nel caso di sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e 4 punti (più 41 euro di multa) nel caso di sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici. 

 

2) Rimozione forzata

La rimozione forzata del veicolo - moto o scooter - può essere predisposta in caso di parcheggio in divieto. Generalmente, risulta inevitabile qualora il veicolo intralci il passaggio o la circolazione degli altri mezzi. 

 

Tutti i divieti

Di seguito, riportiamo nel dettaglio tutti i luoghi in cui è vietato sostare o fermarsi (facciamo apposita distinzione) con le relative sanzioni così come riportati dal Codice della Strada. 

 

1) La fermata e la sosta sono vietate:

 

a) In corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 41,00 euro

ore notturne: 41,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

b) Nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 41,00 euro

ore notturne: 41,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

c) Sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 41,00 euro

ore notturne: 41,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

d) In prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonchè in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 41,00 euro

ore notturne: 41,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

e) Fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità' delle aree di intersezione;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 41,00 euro

ore notturne: 41,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

f) Nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 41,00 euro

ore notturne: 41,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

g) Sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 41,00 euro

ore notturne: 41,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

h) Sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 41,00 euro

ore notturne: 41,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

((h-bis) Negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 41,00 euro

ore notturne: 41,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

h-ter) Negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257)).

 

2) La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

 

a) Allo sbocco dei passi carrabili;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 25,00 euro

ore notturne: 25,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

b) Dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 25,00 euro

ore notturne: 25,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

c) In seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;

 

d) Negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 41,00 euro

ore notturne: 41,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

d-bis) Negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 25,00 euro

ore notturne: 25,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

e) Sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 25,00 euro

ore notturne: 25,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

f) Sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 25,00 euro

ore notturne: 25,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

g) Negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 80,00 euro

ore notturne: 80,00 

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

Decurtazione punti patente: -4 punti

 

g-bis) Negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni muniti di permesso rosa;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 25,00 euro

ore notturne: 25,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

h) Nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 41,00 euro

ore notturne: 41,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

Decurtazione punti patente: -4 punti

 

i) Nelle aree pedonali urbane;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 41,00 euro

ore notturne: 41,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

l) Nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 25,00 euro

ore notturne: 25,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

m) Negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 25,00 euro

ore notturne: 25,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

n) Davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 25,00 euro

ore notturne: 25,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

o) Limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 25,00 euro

ore notturne: 25,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

 

o-bis) Nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.

Sanzione pecuniaria:

ore diurne: 25,00 euro

ore notturne: 25,00

Sanzioni accessorie: rimozione del veicolo.

Leggi altro su:
Aggiungi un commento