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Risarcimenti assicurazione moto, riparazione antieconomica. Ecco cosa fare

In caso di incidente, che succede se il costo della riparazione risulta maggiore del valore di mercato della moto? Per lo più le assicurazioni rifiutano il risarcimento completo, ma ci sono delle eccezioni. Vediamo quali sono
Se il danno supera la moto

Se in un incidente il danno è limitato (fortunatamente) al veicolo, ma il costo delle riparazioni da eseguire sulla moto supera al valore commerciale del mezzo, possono nascere dei problemi per stabilire quale sia l’importo del risarcimento.

 

Cosa significa riparazione antieconomica

Quello corrispondente alla fattura di riparazione o il valore commerciale del mezzo prima del sinistro? Se la riparazione del veicolo risulta “antieconomica”, cioè i costi stimati per ripristinarlo sono maggiori del valore commerciale al momento del sinistro il risarcimento del danno verrà calcolato non sulla base delle riparazioni da sostenere, bensì sulla base del valore del relitto.
In linea generale pertanto, quando il costo delle riparazioni è più basso rispetto al valore della moto prima dell’incidente, il danno verrà risarcito riconoscendo al danneggiato il costo di riparazione. In caso contrario, l’orientamento prevalente prevede che il risarcimento avvenga “per equivalente” (art. 2058, comma 2, c.c.), in altre parole riconoscendo al danneggiato solo il valore che la sua moto aveva prima dell’incidente.

 

Non bisogna accettare subito

 

Prima di accettare l’offerta della compagnia, è però meglio sentire il meccanico e/o l’avvocato di fiducia, valutando se si possa iniziare una trattativa con l'assicurazione o addirittura una causa. La giurisprudenza, negli anni, infatti ha manifestato indirizzi differenti, orientandosi anche verso la risarcibilità del danno integralmente, sebbene in presenza di costi di riparazione antieconomici. Ancora una volta bisognerà indagare sui precedenti  in materia, ecco alcune sentenze "controcorrente".

Le sentenze a favore

- Il proprietario del veicolo danneggiato ha diritto all’integrale rimborso della somma spesa per la riparazione, allorché tale importo sia “ampiamente superiore” al valore commerciale del bene prima del danneggiamento, dovendosi escludere che il valore anteriore al sinistro rilevi ai fini del secondo comma dell’art. 2058 del c.c., il quale esclude la reintegrazione in forma specifica laddove risulti eccessivamente onerosa per il debitore (Tribunale di Cremona, Sentenza 21 maggio 2001, n. 158).


- Il danneggiato non può essere costretto ad accettare la somma corrispondente al valore commerciale del veicolo, essendo libero di ripararlo o meno, e non dovendo subire alcun pregiudizio per effetto dell’altrui condotta, salva la ricorrenza del tentativo di illecita speculazione, non ravvisabile quando la rimessa in pristino risulti di modesta entità (Giudice di Pace di Bari, Sentenza 21 ottobre 2003).
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