Moto usata, se vi hanno ingannato è garantita anche in conto vendita
Il conto vendita di una moto consiste nell'affidare il mezzo a un rivenditore affinché ne gestisca la vendita per conto del proprietario. Il concessionario espone il veicolo nel proprio salone, si occupa della pubblicità e gestione di potenziali acquirenti, semplificando l'intera transazione. Il proprietario originale mantiene la titolarità del mezzo fino al passaggio di proprietà definitivo, mentre il rivenditore i certi casi può trattenere una provvigione o un margine sul prezzo finale solo una volta concluso l'affare. Spesso però non è così perché il conto vendita si ha a fronte dell'acquisto di una moto presso il rivendotore da parte del privato che poi chiede il "favore" di vendere la sua vecchia moto.
Questa formula permette comunque di delegare ogni onere burocratico e comunicativo a un professionista, evitando la gestione diretta delle trattative tra privati. In questo caso è pratica diffusa non applicare la garanzia legale, perché la moto risulta intestata a un privato. Ma non è sempre così.
Deve essere tutto chiaro
La donna rifiutava di pagare, e lasciava il veicolo in officina, venendo a sapere che il mezzo non era di proprietà del venditore ma di un privato che l'aveva lasciata in vendita. Per il mancato pagamento della riparazione, l’officina ha citato la donna in Tribunale, il quale l'ha condannata a saldare il conto. La storia non è finita qui, perché la donna ha impugnato la sentenza e il giudice dell’appello, prima di decidere, ha chiesto chiarimenti ai giudici europei sull’interpretazione di aluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (direttiva n. 44 del 1999, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 24 del 2002).
La decisione europea
La Corte di giustizia ha verificato se, in caso di vendita tra privati, il consumatore possa fruire della protezione assicurata dalla direttiva europea n. 44 del 1999, identificando il soggetto intermediario (quindi, il titolare dell’officina), come venditore. Infatti l’articolo 1 di tale direttiva considera come venditore ogni persona fisica o giuridica che, sulla base di un contratto, vende beni di consumo nell’ambito della propria attività commerciale o professionale. La Corte Europea ha quindi ritenuto che, nella fattispecie in questione, il titolare dell’officina, anziché come intermediario, si è presentato in qualità di venditore facendo così credere al consumatore di agire come venditore/proprietario del bene, pertanto va applicata la normativa della garanzia sui beni di consumo usati.
I giudici europei hanno sottolineato, infine, che la direttiva mira ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, prevedendo, inoltre, che il venditore consegni al consumatore un bene conforme al contratto di vendita e che, in ipotesi insorgano vizi, lo ripari ovvero lo sostituisca. Se quindi siamo stati indotti in errore, sul fatto che il proprietario sia un privato e non l’officina/rivenditore da cui abbiamo acquistato il veicolo, sarà lo stesso intermediario a rispondere di eventuali difetti del mezzo.