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Cosa fare e cosa no con i monopattini elettrici. Regole e divieti di circolazione

Dalla circolazione alla sosta, passando per i requisiti tecnici del mezzo, l’età e la patente del conducente, vediamo tutte le regole riferite ai monopattini elettrici

La legge è chiara

Il monopattino elettrico può essere guidato solo nel rispetto di norme chiare e precise.
Vediamo, punto per punto, dove si può circolare, quali limiti bisogna rispettare, quali obblighi osservare e quali comportamenti sono vietati, con relative sanzioni.

Dove può circolare il monopattino elettrico

I monopattini elettrici possono circolare solo all’interno dei centri abitati e, sulle strade, solo quando il limite di velocità non è superiore a 50 km/h.

  • È vietata la circolazione all’esterno del centro abitato.
  • Nei centri abitati è invece consentita la circolazione anche nelle aree pedonali, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade ciclabili e sui percorsi ciclopedonali, sempre nel rispetto delle norme previste per tali infrastrutture.
  • Nelle aree pedonali il limite di velocità è di 6 km/h.
  • La circolazione può comunque essere vietata localmente quando il Comune o l’ente proprietario della strada vieta la circolazione anche agli altri velocipedi.
     

Obbligo di targa e assicurazione

Il monopattino deve essere dotato di contrassegno identificativo che permette di individuare il proprietario e il responsabile della circolazione del monopattino.

  • Il contrassegno è personale e identifica il responsabile della circolazione, non può essere spostato da un veicolo all’altro, essendo collocato sul mezzo in modo non rimovibile.
  • L’obbligo di dotarsi del contrassegno è in vigore dal 17 maggio 2026.
  • Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile sul monopattino.
  • La circolazione senza contrassegno, oppure con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto, comporta una sanzione da 100 a 400 euro.

I monopattini devono avere anche una copertura assicurativa.

  • L’assicurazione deve essere stipulata sul veicolo e non sulla persona. Non si tratta di una semplice assicurazione generale, ma di una polizza RC Auto obbligatoria specifica per il monopattino.
  • L'obbligo assicurativo è in vigore dal 16 luglio 2026.
  • La copertura deve essere collegata al contrassegno identificativo del monopattino.
  • È prevista una sanzione amministrativa specifica, distinta da quella prevista per gli altri veicoli, che va da 100 a 400 euro.
     

Limiti di velocità da rispettare

Quando la circolazione è consentita, il monopattino elettrico deve rispettare il limite di velocità di 20 km/h. Nelle aree pedonali il limite scende a 6 km/h

Chi trasgredisce viene punito con sanzione amministrativa da 50 a 250 euro.

Età minima e requisiti del conducente

Per guidare un monopattino elettrico su strada:

  • è richiesta un’età minima di 14 anni;
  • non è necessaria la patente.


Il casco è sempre obbligatorio

I conducenti di qualsiasi età hanno inoltre l’obbligo di indossare un casco protettivo idoneo, conforme alle norme tecniche previste. 
Il casco deve essere conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080

In caso di violazione, la multa va da 50 a 250 euro.

Dotazioni obbligatorie

Per poter circolare, i monopattini devono essere dotati di:

  • luce anteriore bianca o gialla fissa;
  • luce posteriore rossa fissa;
  • catadiottri posteriori rossi;
  • indicatori luminosi di direzione;
  • freni su entrambe le ruote;
  • segnalatore acustico;
  • regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti previsti;
  • marcatura CE.


La circolazione con un monopattino che non rispetta i requisiti tecnici previsti dalla normativa comporta una sanzione da 200 a 800 euro. Nei casi più gravi, ad esempio quando il monopattino ha un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW, è prevista anche la confisca del veicolo.
Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno quando le condizioni di visibilità lo richiedono, il conducente deve inoltre circolare con i dispositivi di segnalazione visiva accesi e funzionanti. Se il monopattino ne è sprovvisto o i dispositivi non funzionano, può essere condotto esclusivamente a mano. 
Durante la marcia notturna il conducente deve indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, come previsto dall’articolo 162, comma 4-ter, del Codice della strada.

La violazione di questi obblighi comporta una sanzione da 50 a 250 euro.

Cosa è sempre vietato

Oltre a quanto ricordato sopra, la legge vieta espressamente una serie di comportamenti, indipendentemente dal luogo di circolazione. In particolare, è sempre vietato:

  • trasportare altre persone;
  • trasportare oggetti o animali;
  • trainare altri veicoli;
  • farsi trainare da altri veicoli o da animali;
  • circolare sui marciapiedi, salvo conduzione a mano;
  • circolare contromano.

Tutte queste violazioni sono punite con una sanzione amministrativa da 50 a 250 euro.

Requisiti tecnici del monopattino

Per poter circolare su strada, il monopattino elettrico deve rispettare precisi requisiti tecnici. Deve essere:

  • dotato di motore elettrico con potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW (500 W);
  • privo di posti a sedere;
  • conforme alle caratteristiche tecniche e costruttive previste dalla normativa vigente;
  • dotato di segnalatore acustico;
  • provvisto di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti previsti, (quindi a 6 km/h per le aree pedonali e 20 km/h negli altri casi);
  • munito di marcatura CE.

La circolazione con monopattino avente requisiti difformi è punita con una sanzione da 200 a 800 euro. Nei casi più gravi, come quelli relativi a un motore termico o a una potenza elettrica superiore a 1 kW, è prevista anche la confisca del veicolo.

Sosta del monopattino

Chiarite le regole sulla circolazione, rimangono quelle sulla sosta, sempre vietata sui marciapiedi, salvo che nelle aree eventualmente individuate dai Comuni con apposita ordinanza. Le aree riservate alla sosta possono essere individuate con segnaletica verticale e orizzontale oppure, in determinati casi, senza segnaletica purché le relative coordinate GPS siano consultabili sul sito istituzionale del Comune.

È invece consentita la sosta:

  • negli stalli riservati a velocipedi;
  • negli stalli per ciclomotori e motoveicoli.


La sosta irregolare comporta una sanzione amministrativa da 41 a 168 euro.

Come si deve condurre il monopattino

Infine, una panoramica sulle modalità di guida. La normativa prevede infatti una serie di obblighi di comportamento durante la marcia. In particolare, il conducente deve:

  • procedere in fila unica se le condizioni del traffico lo richiedono e comunque mai affiancato in numero superiore a due;
  • avere libero l’uso di braccia e mani;
  • reggere il manubrio con entrambe le mani, salvo il tempo strettamente necessario a segnalare una svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione;
  • utilizzare la pista ciclabile o la corsia ciclabile quando presente sulla strada in cui è ammessa la circolazione;
  • condurre il monopattino a mano quando può costituire intralcio o pericolo per i pedoni.

È inoltre vietato:

  • circolare su più file;
  • circolare affiancati in numero superiore a due;
  • circolare contromano.

Quando il monopattino è condotto a mano sui marciapiedi o negli altri casi in cui la normativa lo richiede, il conducente è assimilato ai pedoni e deve rispettare le relative regole di comportamento.


 

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Matteoing
Mar, 16/06/2026 - 18:55
. Vorrei segnalare con discrezione un punto che credo sia un refuso da correggere nel paragrafo "Dove può circolare il monopattino elettrico": è scritto "È vietata la circolazione su piste ciclabili e aree pedonali", ma è esattamente il contrario. In base all'art. 75-bis del CdS, come modificato dalla legge 177/2024, il monopattino elettrico in ambito urbano può circolare proprio su piste ciclabili, corsie ciclabili e aree pedonali (queste ultime con limite di 6 km/h). Il divieto riguarda invece marciapiedi (salvo conduzione a mano) e strade extraurbane. La guida definitiva pubblicata il 16 aprile sempre su inSella riporta la regola correttamente, quindi è chiaramente un refuso isolato in questo articolo. Per il resto la sintesi su sanzioni, requisiti tecnici e dotazioni è ottima. Aggiungo solo un aggiornamento normativo successivo al pezzo: la circolare MIMIT del 17 aprile 2026 ha rinviato di 60 giorni l'obbligo RCA, portandolo al 16 luglio 2026. La targa è rimasta invece confermata al 16 maggio. Quadro normativo completo aggiornato: https://www.assicurazionemonopattinoelettrico.it/normativa-monopattino-elettrico-2026