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Acquistare la moto usata da privati: quale garanzia?

Spesso la vendita dell’usato non passa attraverso i concessionari, le moto vengono vendute tra soggetti privati. Ma se il mezzo, dopo il passaggio di proprietà, presenta delle difetti cosa si fa? Il Codice Civile prevede delle tutele, vediamo quali sono
Tra privati meno tutele
Nelle vendite dei beni mobili (categoria in cui rientrano anche moto e ciclomotori) tra privati non si applicano le norme sulla garanzia previste dal Codice dei consumatori, riservate solo ai venditori "professionali" che prevedono per l'usato una garanzia minima di 12 mesi, ma quelle contenute nel Codice civile, che non fanno differenze tra la vendita di un bene nuovo e di un bene usato. In conformità a quanto dispone l’articolo 1491 del Codice civile, la garanzia per i vizi della cosa venduta da un privato non è dovuta se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il compratore conosceva i “vizi” della cosa, oppure se gli stessi risultavano facilmente riconoscibili, sempre che il venditore non abbia dichiarato che il bene ne era comunque esente. Se però si tratta di vizi non conosciuti oppure non facilmente conoscibili, in gergo denominati “vizi occulti”, il venditore è tenuto a risponderne e a risolverli, salvo che non sia intercorso un patto contrario tra lo stesso e l’acquirente della moto al momento in cui è stata acquistata, e cioè la vendita è stata fatta con la. clausola “vista e piaciuta nello stato in cui si trova”. Quando siano presenti vizi che rendano la moto non idonea all’uso, oppure ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, il compratore potrà rivolgersi al giudice iniziando una causa verso il venditore, purché siano rispettate le due condizioni prescritte dalla legge:
1) aver denunciato la presenza del vizio occulto entro 8 giorni da quando il compratore l’abbia scoperto 
2) aver iniziato la causa entro un anno dalla consegna della moto. L’acquirente potrà chiedere al giudice la risoluzione del contratto di vendita (riconsegna della moto e restituzione del prezzo) oppure la riduzione del prezzo di acquisto, salva in ogni caso l’eventuale ed ulteriore richiesta di risarcimento dei danni.
In entrambi i casi, il compratore dovrà dimostrare, e quindi fornire la prova, che l’anomalia denunciata costituisca un vero e proprio “vizio occulto”. Se il giudice riscontra che il problema sia, invece, conseguenza di una cattiva manutenzione della moto, imputabile al nuovo proprietario, nulla sarà dovuto.

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