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Garanzia moto e difetto di fabbrica: durata e differenze

Chi l’ha detto che la garanzia dura solo due anni? Pochi lo sanno, ma per i consumatori esiste una tutela che arriva a 10 anni. Ecco come funziona

Non si tratta di una garanzia vera e propria, ma di un diritto al risarcimento dei danni nel caso si dimostri che il prodotto era difettoso. Regole importanti, ma poco applicate nel mondo delle moto (e anche delle auto) dove spesso vige la regola, scaduti i due anni di garanzia, “cliente mio non ti conosco”.

 

Cosa dice la legge

Tutto parte dal Dpr 224/88, che riguarda la responsabilità per i danni dovuti ai prodotti difettosi. Un prodotto, per la legge, è difettoso se “non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere”, se poi questa difettosità procura un danno al consumatore sarà il produttore a doverlo risarcire.

Dura 10 anni

Il diritto al risarcimento di questi danni dura 10 anni a partire dal momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione. Per quel che ci riguarda quindi dalla prima immatricolazione della moto. Non è tutto, ma dal momento in cui si manifesta il difetto si hanno tre anni di tempo per chiedere il risarcimento.

Garanzia e risarcimento, la differenza

Non bisogna confondersi: la tutela di 10 anni non è una garanzia più lunga e a livello giuridico è completamente differente. Per capirci, la garanzia permette al cliente di ottenere subito (o quasi…) la risoluzione del difetto non appena si verifica. La tutela decennale invece è un diritto ad ottenere un risarcimento (cioè soldi, non la riparazione del mezzo) a seguito del danno causato da un difetto; per far valere questo diritto ci vuole una sentenza del giudice.  

Quali difetti sono coperti

La legge prevede che siano risarciti i danni causati dal difetto, quindi deve trattarsi di un “vizio” importante, tale da causare un danno evidente (per esempio una frenata mal bilanciata che provoca un incidente o un telaio che si rompe con conseguente caduta). Non si possono pretendere risarcimenti per problemi che non causano danni (per esempio una sella che si scuce) e che quindi al massimo possono provocare dei semplici fastidi.

Cosa si può chiedere

I danni risarcibili sono innanzitutto quelli fisici: se il difetto della moto ha provocato un incidente si può chiedere il risarcimento per le ferite riportate, ma anche per lo stress dovuto alla fatica di guidare un mezzo difettoso. Alcune interpretazioni comunque si spingono oltre per cui si potrebbe pretendere anche il risarcimento per i danni patrimoniali.

 

Come provarlo

Questa è la parte più difficile, perché la legge chiede che il consumatore dimostri l’esistenza del danno e del difetto e poi che il difetto abbia causato senza dubbio il danno. Facile a dirsi, ma nella pratica non lo è mai. Sarà necessaria una perizia tecnica (con costo a carico del consumatore almeno inizialmente), per dimostrare quanto accaduto. Fortunatamente i giudici hanno spesso un occhio di riguardo nei confronti della parte debole (il consumatore), pertanto si accontentano di “un’elevatissima probabilità” che il danno sia dovuto al difetto meccanico, senza pretendere la prova “assoluta” di questo collegamento.

Non sempre è automatico

Ci sono però altre difficoltà: la legge dice che solo per un difetto presente su un singolo esemplare di moto (per esempio una motore montato male) la casa deve rispondere sempre e comunque dei danni dovuti al “vizio”. Nel caso di difetto presente su tutti i modelli prodotti bisogna anche dimostrare che il costruttore si è comportato in maniera superficiale nel realizzare quel prodotto non prevedendo la possibilità che si verificasse il “guaio” in questione.

Poche sentenze

Il vero problema quando si decide di fare una causa del genere e che ci sono poche sentenze da prendere come esempio, pertanto il risultato è davvero imprevedibile. Possiamo citare quella del Tribunale di Roma sez. XII del 3/11/2003, che riguarda un problema al cannotto di sterzo di un’Aprilia, problema che ha portato a un incidente. Dei danni subiti dal motociclista il tribunale ha ritenuto colpevole la casa italiana. Si possono segnalare altre sentenze riguardanti differenti tipi di veicoli, come quella del Tribunale di Roma sezione IX del 4/12/2003 (automobile Nissan con difetto ai freni), o del Tribunale di Monza del 20/07/1994 (difettosità di una bicicletta montain-bike).

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