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Carreggiata, cos’è e da quali elementi è composta

Il termine non ci è nuovo, anzi. Lo usiamo spessissimo, a volte in modo improprio, ma cosa indica di preciso? È sinonimo di strada? Quali sono le caratteristiche che la distinguono, per esempio, dalla corsia? Vediamo di fare chiarezza 

La definizione del Codice

L’Articolo 3 del CdS ne dà questa definizione: “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, pavimentata e delimitata da strisce di margine”.
In pratica, la carreggiata è l’arteria principale della circolazione veicolare, quella cioè su cui transitano i mezzi. Può essere suddivisa in corsie e può avere uno o più sensi di marcia. 


Differenze


La definizione fornita dal Codice è già di per se piuttosto chiara. Per fugare ogni dubbio, vediamo come vengono definite altre “parti” della strada, partendo proprio da quest’ultima. 

 

Strada

È forse il termine più “generico” e, proprio per questo, spesso utilizzato in modo improprio. Il Codice ne dà la seguente definizione: “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. Più nel dettaglio, le strade risultano classificate in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

 

- Autostrade;

- Strade extraurbane principali;

- Strade extraurbane secondarie;

- Strade urbane di scorrimento;

- Strade urbane di quartiere;

- Strade urbane ciclabili;

- Strade locali;

- Itinerari ciclopedonali.
 

Corsia


La corsia è solo una parte della carreggiata. Il CdS la definisce così “parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli”. Pertanto, la carreggiata può essere composta da più corsie, con marcia concessa a seconda dei casi in un senso oppure in entrambi. 


Banchina

Altro termine da non confondere, ma che ci aiuta a capire cosa effettivamente sia la carreggiata. Anche in questo caso, ci rimettiamo alla definizione fornita dal Codice, secondo cui la banchina è: “parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”. 

 

Cosa “comprende” la carreggiata

In base a quanto ricordato sopra, possiamo dire che la carreggiata comprende le corsie di marcia normale, le corsie di sorpasso, gli attraversamenti pedonali e gli attraversamenti ciclabili. Non ne fanno invece parte (ma possono affiancarla), le corsie di emergenza, marciapiedi, banchine o viali pedonali, piste ciclabili e piazzole di sosta. 

 

I limiti della carreggiata

Compresa nei limiti della banchina, la carreggiata è delimitata ai margini da strisce continue bianche (gialle se in presenza di cantieri temporanei). Le singole corsie eventualmente comprese nella carreggiata, sono invece delimitate da strisce bianche tratteggiate oppure continue. È il caso quest’ultimo di sensi di marcia opposti oppure di divieto di sorpasso.

 

Spartitraffico

Che siano oppure no suddivise in corsie, nel caso di più carreggiate sulla strada, quest’ultime vengono generalmente divise tra loro da uno spartitraffico. Per chiarire il concetto, si può pensare all’autostrada, dove sono presenti due distinte carreggiate  gnuna per senso di marcia separate dallo spartitraffico e a loro volta suddivise in più corsie.

 

Regole: percorrenza, sosta, veicoli ammessi

Salvo apposita segnaletica, vediamo quali sono le norme “generali” che regolano la circolazione e la sosta sulla carreggiata. 


- Sosta: trattandosi di una parte della strada riservata alla circolazione dei veicoli, la carreggiata non può essere occupata da veicoli in sosta. Il discorso vale in via generale, poiché è sempre comunque necessario fare riferimento alla segnaletica. (verificare la norma e specificare differenza tra sosta e fermata).

 

- Attraversamenti pedonali: un'altra indicazione fornita dal codice della strada prevede che solitamente la carreggiata possa essere attraversata dai pedoni in presenza di appositi passaggi segnalati da strisce pedonali o da impianti semaforici.

 

- Veicoli ammessi: per conoscere il tipo di veicolo “ammesso” sulla carreggiata, bisogna fare riferimento alla strada cui appartiene la carreggiata. La carreggiata di una strada urbana, per esempio, è aperta (salvo eventuali divieti indicati con apposita segnaletica) alla circolazione di tutti i veicoli, a motore e non. Altro discorso per la carreggiata in autostrada (LINK articolo moto in autostrada), dove la circolazione è concessa solo ai veicoli a motore che rispettano determinate caratteristiche, quali ad esempio cilindrata e potenza. 

 

- Posizione sulla carreggiata:   veicoli devono marciare sulla parte destra e in prossimità del suo margine destro, anche quando la strada è libera. In caso di carreggiata a più corsie, si deve percorrere la corsia più libera a destra, poiché quella o quelle di sinistra sono riservate al sorpasso. Quest’ultima regola non vale quando il veicolo si deve spostare a destra oppure a sinistra in un’altra corsia in prossimità di intersezioni per la svolta. 

 

- Cambio corsia: il cambio di corsia sulla carreggiata è permesso, previa la segnalazione per mezzo delle frecce, per raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, per effettuare una riduzione di velocità oppure, se non vietato con apposito cartello, per fermarsi al margine della carreggiata.

 

Pedoni: possono stare sulla carreggiata?


In questo caso, facciamo riferimento all’Articolo 190 del CdS, quello cioè riguardante il “comportamento dei pedoni”. Al comma 1 del suddetto articolo si legge: “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”.

 

Biciclette e ciclisti

Stando al CdS, le biciclette, o meglio, i velocipedi, sono veicoli a tutti gli effetti. Pertanto, essendo la carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli, a motore e non, i ciclisti devono necessariamente viaggiare sulla carreggiata. La regola viene meno qualora ne sia precluso l’accesso (per esempio in autostrada o in tangenziale) e in presenza di piste ciclabili. In quest’ultimo caso, il CdS specifica infatti che: “i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento”. 

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