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Assicurazioni moto: come detrarre la copertura infortunio conducente

La polizza infortunio conducenti non è obbligatoria ma si può detrarre al momento della dichiarazione dei redditi. Ecco come e a quali condizioni

Che cosa copre

Non obbligatoria per legge (basta la sola RC), la polizza infortunio conducenti è una garanzia accessoria di grande importanza. Essa, infatti, copre i danni fisici (fino ai casi di morte e di invalidità permanente) subiti dalla persona alla guida del veicolo in caso di incidente con colpa. Si tratta in pratica di una garanzia creata appositamente per tutelare l'unica persona fisica esclusa dai risarcimenti nel caso di incidente con colpa, poiché, lo ricordiamo, nel caso di incidente senza colpa gli eventuali danni fisici subiti dal conducente sono coperti dalla polizza RC della controparte colpevole.

 

Si paga oltre alla RC

Non essendo obbligatoria ma solo accessoria, tale garanzia prevede il pagamento di un premio aggiuntivo al costo dell'assicurazione, variabile a seconda di diversi parametri, quali ad esempio la tipologia di guidatore e del veicolo, la provincia di residenza e la classe di merito. A livello puramente economico, la cosa interessante è che mentre il premio pagato per l’RC obbligatoria non è più detraibile al momento della dichiarazione dei redditi, l’accessoria per infortuni conducenti invece sì. Vediamo di capire come, in quale misura e a quali condizioni.
 

 

A quanto ammonta la detraibilità IRPEF

 

 

Più nel dettaglio, la legge stabilisce a fini IRPEF una detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente (non inferiore al 5%) del conducente nella misura del 19%.

 

Poiché il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione è pari invece a 530 euro, l’importo massimo detraibile è pari a 100,70 euro (cioè, appunto, il 19% di 530).

 

Le condizioni essenziali

Condizione essenziale per l’ottenimento del beneficio di detraibilità, è importante ricordarlo, è tuttavia che il contraente (cioè il soggetto che stipula il contratto assicurativo) e l’assicurato (cioè il soggetto verso il cui interesse viene emessa la polizza) coincidano, a prescindere dal beneficiario, che può essere anche un altro soggetto.

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