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Fase 2: spostamenti tra regioni senza autocertificazione dal 3 giugno

Da lunedì sarà nuovamente possibile spostarsi da un comune all’altro senza autocertificazione. Per cambiare regione bisognerà però attendere il 3 giugno. Nel rispetto dei protocolli decisi dal governo, molto sarà affidato alle decisioni dei presidenti delle regioni e dei sindaci
Spostamenti tra regioni

Con la riapertura dei negozi e delle attività commerciali, da lunedì 18 maggio sarà nuovamente possibile circolare all’interno della propria regione senza l’autocertificazione. Si potrà girare in moto e raggiungere anche le seconde case, a patto di rimanere nei confini regionali. A meno che non si tratti di urgenze particolari (i soliti e ben conosciuti comprovati motivi di necessità), per gli spostamenti al di fuori della propria regione bisognerà infatti aspettare il mese giugno. Più precisamente il giorno 3 giugno. Questo almeno quanto previsto dalla bozza di decreto che è in discossione oggi in Consiglio dei ministri. Da quella data, pertanto, sarà possibile uscire anche dalla propria regione senza particolari motivi di necessità e, quindi, circolare in tutta Italia senza autocertificazione. Rimane comunque il “vincolo” delle aree rosse che, eventualmente, i presidenti potrebbero scegliere di istituire in accordo con il governo oppure per specifici problemi legati all’indice di contagio. Pertanto, le singole regioni potranno adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali. Il meccanismo sembrerebbe quello delle scatole cinesi: oltre che ai presidenti, va specificato, molto sarà infatti affidato alle decisioni di sindaci. A loro, è per esempio concesso  il potere di “disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico - per esempio i parchi o le spiagge - in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.
Ciò detto rimane il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria”. 
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