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Compravendita tra privati: garanzia e normativa

Acquistare una moto usata da un privato permette di spuntare spesso un prezzo più conveniente di quelli praticati dai concessionari, ma se si presentano dei problemi quali sono le tutele? Come bisogna comportarsi? Facciamo chiarezza

Garanzia di conformità

Il Codice del Consumo (D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) prevede che i beni usati siano garantiti per 2 anni riducibili a uno se c’è l’accordo tra le parti. Questa tutela però vale solo se la compravendita avviene tra un consumatore e un “professionista”, nel nostro caso il concessionario. Se la compravendita avviene tra privati queste norme non si possono applicare.
 

Garanzia per vizi

Non significa però che il venditore privato debba essere considerato del tutto privo di responsabilità se dovessero esserci dei problemi seri sulla moto.

L’articolo 1490 del Codice Civile prevede infatti che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.

Quindi se la moto appena acquistata dovesse risultare difettosa in maniera grave (per intenderci una sella che si scuce avrebbe la garanzia del concessionario ma non la tutela dell’art 1490), al compratore viene concessa la facoltà di richiedere, a sua scelta, la riduzione del prezzo (un risarcimento parziale), proporzionalmente alla diminuzione del valore del bene, oppure la risoluzione del contratto, cioè restituzione del bene al venditore contestualmente al rimborso integrale del prezzo pagato.

 

Garanzia per mancanza di qualità

Discorso analogo per ciò che riguarda la garanzia per mancanza di qualità, prevista nello specifico dall’articolo 1497 e riferita ad un bene che “non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso cui è destinato”. Anche in questo caso, il compratore avrà quindi la facoltà di agire legalmente per richiedere un rimborso parziale oppure totale.

 

Durata della garanzia

Entrambe le garanzie, quella per vizi e quella per mancanza di qualità, durano un anno. Ciò significa che ci si può appellare alla legge fino ad un anno dall’acquisto del bene. Tuttavia, il difetto di funzionamento riscontrato dal compratore dovrà essere denunciato al venditore tramite raccomandata o PEC entro 8 giorni dalla scoperta, mentre l’azione giudiziaria va avviata entro 6 mesi.
 

Servono le prove

Ottenere il risarcimento per questa strada è molto più difficile rispetto a quanto accade con la garanzia fornita dai concessionari. Innanzitutto la compravendita tra privati deve essere dimostrabile, se si acquista una moto in contanti con una stretta di mano sarà impossibile farsi valere, perché ad esempio il venditore potrebbe sempre sostenere di avervela regalata. Il compratore è infatti tenuto a dimostrare (vedi sentenza della Cassazione sezioni unite n. 11748 del 2019) l'esistenza di un contratto in grado di certificare la compravendita stessa (cliccate qui per scaricare il fac simile del contratto tipo). Solo in possesso di quest’ultimo si potrà procedere per vie legali.

Con la stessa sentenza la Cassazione ha ribadito che sarà il compratore a dover provare l’esistenza dei vizi del bene, nonché gli eventuali danni: solo in presenza di questi ultimi si avrà diritto ad ottenere il risarcimento. Facile a dirsi, ma in sede legale l’onere della prova è un ostacolo non indifferente che, oltretutto, fa salire le spese legali.

 

Ci vuole l’avvocato

Per ottenere il risarcimento dei danni bisogna per forza andare in tribunale assistiti da un avvocato, questo significa tempi lunghi, costi non indifferenti e l’assoluta incertezza sul risultato della causa. Quindi molto spesso il gioco non vale la candela.

 

“Visto e piaciuto”

La clausola visto e piaciuto solleva il venditore privato dalla responsabilità della garanzia (discorso un po’ diverso se il venditore è un professionista), ciò significa che la garanzia non è dovuta se al momento del contratto l’acquirente, pur conoscendo i difetti della moto, ha scelto di acquistarla.

Questa clausola però può essere annullata se il venditore abbia, in mala fede,  sottaciuto eventuali vizi non riscontrabili con la normale diligenza. Anche in questo caso la malafede deve essere dimostrata dal compratore e non è cosa facile.

In ogni caso per tutelarsi sarebbe buona norma per il venditore indicare nel contratto gli eventuali difetti con cui la moto viene venduta.
 

Alcuni consigli

Proprio perché le tutele nella compravendita tra privati sono comunque difficili da ottenere è meglio controllare con attenzione la moto prima di fare l’acquisto, cliccate qui per tutti i nostri consigli.

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