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Articolo 202 Codice della Strada: multa in forma ridotta, quando se ne ha diritto e quando no

Le multe si possono pagare con lo sconto, ma solo a determinate condizioni. Ecco cosa prescrive l’articolo 202 del Codice della strada

Quando si prende una multa c’è poco da fare: o si contesta facendo ricorso, oppure si paga. Tralasciando il primo caso, si può comunque ottenere una riduzione della sanzione, così come prescritto dall’articolo 202 del Codice della Strada. In concreto, esistono tre “fasce”: in misura ridotta con “sconto” del 30% se pagata entro 5 giorni dalla notifica, in misura “minima” (il cosiddetto minimo edittale) se pagata entro 60 giorni dalla notifica, a prezzo “maggiorato” se pagata dopo 60 giorni dalla notifica. Ma andiamo con ordine. 

 

Pagamento in misura ridotta: -30% entro 5 giorni

Il comma 1, l’Articolo 202 del Codice della Strada chiarisce che “il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme”, ma anche che “tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”. 


La regola del 5° giorno

Quindi per ottenere il pagamento in misura ridotta, quest’ultimo dev’essere obbligatoriamente effettuato entro il 5° giorno successivo da quello in cui è stato consegnato al trasgressore un verbale di violazione. Può essere il giorno in cui si viene fermati dall’agente che stacca la multa, oppure quello dalla notifica del verbale per posta raccomandata o per posta elettronica certificata.

 

Da quando si comincia a contare

Il 5° giorno va sempre calcolato cominciando a contare dal giorno dopo la contestazione dell’infrazione o la notifica del verbale per posta. Se, per esempio, l’infrazione viene notificata il 2 del mese, il conteggio del 5° giorno comincerà a partire dal 3 compreso. Pertanto, si avrà tempo fino al giorno 7 per ottenere lo sconto del 30%. 

 

E se cisono giorni festivi?

I giorni festivi (domenica e le giornate come il 25 aprile) non vengono conteggiate nei 5 giorni. Pertanto, se l’ultimo giorno utile dovesse essere una  omenica, il termine slitterebbe al lunedì successivo; ugualmente, qualora l’ultimo giorno utile fosse un festivo (una ricorrenza o una festa nazionale) il pagamento dovrà essere effettuato entro il primo giorno dopo la festività. Attenzione il sabato non è considerato un giorno festivo e non porta ad alcuno slittamento dei termini.

 

Mancata consegna e giacenza all’Ufficio postale

È il caso in cui il postino non trova nessuno a cui lasciare la raccomandata. Il verbale viene quindi riportato all’ufficio postale e, nella cassetta delle lettere del destinatario viene lasciato l’avviso di giacenza. A quel punto, il destinatario ha tempo 10 giorni per ritirare la raccomandata presso l’ufficio postale indicato sull’avviso. Se la multa viene ritirata entro i primi 10 giorni dall’avviso di giacenza, i 5 giorni per pagare in misura ridotta inizieranno a decorrere dal giorno successivo al ritiro in posta. 

 

Notifica del verbale “perfezionata per compiuta giacenza”

Le cose vanno in modo diverso qualora si dovessero superare i 10 giorni di giacenza del verbale presso l’ufficio postale. In quel caso, scatta infatti il “perfezionamento per compiuta giacenza” che, comportando il perfezionamento della notifica, dà di fatto il via al conto dei giorni. Pertanto, anche se la multa non è ancora stata ritirata, i termini iniziano comunque a decorrere dall’undicesimo giorno.

 

Deroghe: bonifico bancario

Non esistono, salvo i giorni festivi od il mancato recapito, specifiche deroghe che consentano di ottenere la riduzione del 30% anche in caso di pagamento successivo ai 5 giorni dalla notifica della multa. Tuttavia, vengono concessi due giorni in più nel caso in cui il ricevente scelga come modalità di pagamento il bonifico bancario. Due giorni che in realtà non sono “in più”, ma che semplicemente tengono conto del tempo richiesto dalla banca per effettuare il bonifico: il pagamento viene infatti considerato eseguito nel termine di 5 giorni solo se l’accredito della somma avviene entro il 7° giorno dell’avvenuta notifica. Pertanto, il bonifico andrà comunque disposto entro il 5° giorno. 

 

Quando non è consentito il pagamento in misura ridotta

Il pagamento in misura ridotta non è consentito in alcuni casi specifici. Nel dettaglio, non si potrà “approfittare” della riduzione nel caso di:
 

- violazioni del codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo;

- violazioni del codice per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;


- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento richiesto dalle forze dell’ordine;

- nel caso di violazioni previste dagli articoli del Codice della Strada 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. In fondo spieghiamo nel dettaglio cosa riguardano.

 

Pagamento dal 6° al 59° giorno

Superato il 5° giorno dall’infrazione non sarà più possibile ottenere lo sconto del 30%.
al 6° giorno successivo alla notifica fino al 59° invece si potrà pagare la multa secondo l’importo minimo previsto dal Codice della Strada, ma senza sconto, così come indicato sul secondo bollettino allegato al verbale. Facciamo un esempio: il trasgressore prende una multa che va da un minimo di 60 a un massimo di 220 euro. Se paga entro 60 giorni dovrà versare la cifra minima, cioè 60 euro.

 

Dal 60° giorno in avanti

Le cose peggiorano (per il portafogli e non solo) se il destinatario della sanzione non si preoccupa di pagare la multa entro 60 giorni dalla data di notifica, cioè entro il termine massimo concesso dalla legge. Trascorsi 59 giorni dalla notifica, l’importo dovuto diventa infatti pari alla metà del massimo della sanzione, più la cosiddetta maggiorazione semestrale degli interessi, cioè gli interessi di mora del 10% per ogni sei mesi di ritardo. Tornando al nostro esempio, trascorsi 60 giorni, ci troveremmo a pagare una multa da 110 euro (la metà del massimo), più gli interessi di mora. 

 

 

Ecco nel dettaglio gli articoli per cui non è previsto il pagamento ridotto

 

Art. 83, comma 6

Guida di veicolo senza la patente prescritta

“Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.”.

 

Art. 88, comma 3

Trasporto di cose con veicoli non adibiti all’uso 

“Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 97, comma 9

Circolazione dei ciclomotori con targa non propria 

“Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.871 a 7.488.”.

 

Art. 100, comma 12

Circolazione con targa non propria o contraffatta

“Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186.”. 

 

Art. 113, comma 5 

Targhe macchine agricole: le macchine agricole semoventi devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione

“Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102”. 

 

Art. 114, comma 7

Circolazione su strada delle macchine operatrici: mancato rispetto di sagome e massa e dispositivi di equipaggiamento

“Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.”. 

 

Art. 116, comma 13

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

“L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.”. 

 

 Art. 124, comma 4

Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici senza idonea patente 

“Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell’articolo 116, commi 15 e 17. All’incauto affidamento si applica la disposizione di cui all’articolo 116, comma 14”. 

 

Art. 136 - bis, comma 6

Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo 

Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.. 

 

Art. 168, comma 8;

Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi: obbligo di rispettare autorizzazioni e condizione imposte

“Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186”.

 

Art. 176, comma 19

Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:

a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;

“Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, e' punito con la sanzione amministrativa da € 2.046 a € 8.186”.

 

Art.  216, comma 6

Guida con documento di circolazione ritirato. 

Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente

“Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa”. 

 

Art. 217, comma 6

Guida con carta di circolazione sospesa. 

Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo”. 

 

Art. 218, comma 6

Guida con patente sospesa. 

Sanzione accessoria della sospensione della patente

“Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso e' stato concesso, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo”. 

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