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Assicurazioni moto, come fare per disdire e rinnovare la polizza

L’abolizione del tacito rinnovo ha eliminato l’obbligo da parte del contraente di inviare la comunicazione scritta di disdetta alla scadenza della polizza RC. Tutto avviene in automatico e cambiare polizza è diventato molto semplice. Discorso diverso invece per la disdetta anzitempo, per la quale è ancora richiesto l’invio della raccomandata
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Assicurazioni

Disdire e rinnovare è facile

Disdire una polizza prossima alla scadenza così da poterne sottoscrivere una più vantaggiosa è in realtà più facile di quello che si possa pensare.
L’abolizione del tacito rinnovo, cioè della clausola che consentiva alle compagne di rinnovare automaticamente la polizza alla sua scadenza, ha ulteriormente semplificato le cose: se precedentemente era necessario l’invio di disdetta formale con raccomandata alla compagnia, adesso l’assicurazione non procede col rinnovo automatico della polizza. La polizza RC cessa dunque la propria validità in modo del tutto “automatico”, lasciando però ai clienti più sbadati un margine di 15 giorni di operatività: se dunque la nostra polizza dovesse scadere, per esempio, il 5 di marzo, sarebbe comunque possibile circolare senza correre rischi fino e non oltre il 20 dello stesso mese. In ogni caso dal 6 marzo il cliente è “libero” da qualsiasi obbligo verso la compagna, potendo così attivare polizze diverse e più vantaggiose che si sono trovate in precedenza.
 

Disdire prima della scadenza

Il discorso cambia invece nel caso in cui decidessimo di disdire una polizza anzitempo: in questo caso infatti vale ancora la comunicazione scritta con raccomandata a/r, contenente la volontà di disdetta e da inviare completa di certificato di assicurazione originale, di contrassegno originale, di Carta Verde e della dichiarazione di non aver causato alcun  sinistro durante il corso del contratto. Attenzione però, perché, salvo diverse soluzioni espressamente citate nel contratto (le clausole possono variare anche di molto a seconda della compagnia), non è solitamente possibile recedere prima della loro naturale scadenza le polizze di durata inferiore all’anno o vincolate a seguito di leasing o finanziamenti. In tutti gli altri casi, generalmente, il contratto è da considerarsi risolto a partire dalla data di spedizione dei documenti sopra elencati: la compagna - ma, ancora, le cose possono cambiare da gruppo a gruppo - effettuerà quindi il rimborso del premio al netto degli oneri fiscali, applicando però una maggiorazione (di solito è del 30%) sul periodo di assicurazione goduto. 

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