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Macchia d’olio sull’asfalto? L’Anas deve risarcire il motociclista

Confermato l’indirizzo secondo il quale, in presenza di una macchia d’olio sull’asfalto, l’ente proprietario deve risarcire i danni conseguenti alla caduta del motociclista
Motociclista risarcito
La Cassazione ha confermato la condanna di Anas a risarcire i danni subiti da un motociclista, caduto per la presenza sull'asfalto di una macchia di olio in corrispondenza di una curva. L’Anas, per sottrarsi al risarcimento, aveva sostenuto che la chiazza era da considerarsi come "caso fortuito", non essendole pervenuta alcuna segnalazione della sua presenza. Inoltre, sempre secondo l’ente, il motociclista non aveva provato la preesistenza della sostanza sulla sede stradale, né avrebbe dimostrato che la perdita del controllo del motoveicolo fosse imputabile proprio all'olio. Lo stesso ente ha fatto presente che, dal rapporto dei Carabinierisi, si ricaverebbe che l'unica sostanza di cui il motociclista abbia dimostrato la presenza era la benzina fuoriuscita dal serbatoio del proprio motoveicolo, pertanto è impossibile capire se l'olio rinvenuto fosse del mezzo incidentato o se fosse già presente sull'asfalto prima del sinistro.
Fortunatamente però per la Cassazione il motociclista va risarcito: il motoveicolo condotto dall’uomo aveva riversato sulla strada solo benzina e non olio, inoltre, i Carabinieri, intervenuti pochi minuti dopo l'incidente, avevano dato atto nel verbale che la strada era completamente cosparsa d'olio. La Corte, nel confermare la condanna dell’Anas, conferma quindi l’orientamento secondo il quale l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile (ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.) dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che fornisca la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.

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