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Assicurazioni, il risarcimento dovuto al fermo tecnico

Il danno da fermo tecnico è quella “perdita” che si subisce quando, a seguito di un sinistro, la moto resta in officina per il tempo necessario alla riparazione. Possono passare anche settimane, tra il sopralluogo del perito  e la riparazione. Il tempo è denaro, ma bisogna dimostrarlo...
I danni della riparazione
Anche se i danni materiali alla moto verranno perfettamente riparati, ogni sinistro determina ulteriori pregiudizi. Oltre all’impossibilità di utilizzare il mezzo, nel tempo necessario per la riparazione questo continua a generare le ordinarie spese di gestione (bollo ed assicurazione). Pertanto l’entità del danno effettivamente subito dipenderà anche dalla circostanza che il proprietario continua a sostenere dei costi per la gestione del veicolo che, per il periodo di mancato utilizzo, vengono in qualche modo “persi”. A ciò si aggiungono le spese per noleggiare un mezzo sostitutivo, il costo di tram, taxi, metropolitana e via dicendo. Tutti questi danni “ulteriori” vengono indicati col termine “fermo tecnico”.
Fino a qualche anno fa i giudici riconoscevano il risarcimento del danno da fermo tecnico come conseguenza automatica dell’incidente e lo liquidavano sulla base del presupposto che il danneggiato veniva privato del veicolo per un certo periodo di tempo e che, pure durante il ricovero in officina, questo continuasse ad originare ineliminabili spese di gestione. Le cose sono sensibilmente mutate quando, nel 2015, la Cassazione ha stabilito che il danno da fermo tecnico è risarcibile solo laddove venga fornita la prova specifica della perdita economica conseguita al sinistro. In altre parole il risarcimento per il mancato utilizzo del veicolo viene riconosciuto e liquidato soltanto se la perdita patrimoniale consequenziale verrà puntualmente provata dal danneggiato. Bisognerà quindi conservare tutte le ricevute delle spese (noleggio altro veicolo, ticket di mezzi pubblici) affrontate nel periodo in cui la nostra motocicletta è rimasta in officina, per fornire al giudice la prova dell’effettiva entità del danno subito dal mancato utilizzo del veicolo.
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